Spesometro prorogato al 6 aprile

Per tutti i possessori di Partita Iva, la comunicazione attraverso lo strumento per verificare i redditi al Fisco ha una nuova scadenza. Spieghiamo chi è esonerato, cosa bisogna comunicare, le sanzioni e le ultime novità

Fra i tanti strumenti in possesso del Fisco per la lotta all’evasione e l’elusione fiscale esiste già dallo scorso anno anche lo spesometro. Questo nuovo espediente serve principalmente per verificare i redditi attraverso una comunicazione a cui sono tenuti periodicamente i titolari di Partita Iva. La scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, il cui termine originario era fissato al 28 febbraio 2018 è adesso slittato al prossimo 6 aprile. Entro questa nuova scadenza sarà possibile integrare i dati relativi allo spesometro del 1° semestre 2017, senza incorrere in sanzioni. Questo per quanto riguarda lo spesometro relativo al 2017 che, ricordiamo, usufruisce della scadenza semestrale in virtù di una deroga alla cadenza trimestrale, prevista a regime dall’art. 21 del D.l. 78/2010. Invece per i dati relativi al 2018, la prima scadenza dello spesometro semestrale (su opzione) è fissata al 1° ottobre 2018, in quanto il 30 settembre cade di domenica. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a cosa serve e chi sono interessati a questo adempimento.

A cosa serve

Lo spesometro, è una delle comunicazioni obbligatorie che i soggetti titolari di Partita Iva, imprese e lavoratori autonomi, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate. Lo spesometro 2018, come abbiamo accennato, è uno degli strumenti in dotazione al Fisco italiano per la lotta all’evasione e l’elusione fiscale, soprattutto quella relativa all’Iva, e in particolare il tax gap tra l’Iva dichiarata e l’Iva effettivamente versata.

A tal fine, lo Spesometro serve a:

  • Verificare se il reddito e gli acquisti, di un soggetto sono coerenti con i redditi dichiarati: stesso obiettivo del redditometro e dei controlli sui conti correnti;
  • Verificare l’emissione delle fatture allo scopo di ridurre le cd. frodi carosello, ossia, l’emissione di fatture false, di limitare i casi di mancata fatturazione a fronte di cessioni di beni e/o servizi.
  • Verificare in tempo reale, attraverso l’invio di tutti dati delle fatture emesse e ricevute e le liquidazioni Iva,

 

Chi è esonerato

Sono esonerati dallo spesometro:

  • i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

 

Cosa bisogna comunicare

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

E’ importante sapere che, ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive

 

Le sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997. Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

Inoltre è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

 

Le ultime novità

Il Dl 148/2017 ha semplificato l’adempimento comunicativo prevedendo la possibilità di trasmettere i dati sia con cadenza trimestrale sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. Inoltre è stata prevista la possibilità, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita Iva del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita Iva del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata).

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