Pensioni 2003

Dal 1° gennaio 2003 le pensioni aumentano del 2,4 per cento. L’aumento sulle pensioni si applica ogni anno in base alle variazioni del costo della vita accertate dall’Istat. La variazione percentuale è applicata in via provvisoria, in attesa che l’Istat comunichi l’aumento definitivo. L’Inps ha così calcolato l’importo del trattamento minimo delle pensioni (al quale sono legati anche i tetti di reddito che fissano il diritto per ottenere la pensione ai superstiti e l’assegno di invalidità), della pensione sociale e dell’assegno sociale. Gli importi 2003 sono: – €402,12 per i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi; – €229,20 per gli assegni vitalizi; – €295,85 per le pensioni sociali; – €358,99 per gli assegni sociali. Per calcolare l’aumento spettante alle pensioni di importo superiore al trattamento minimo la legge finanziaria per il 2001 dispone che la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applichi per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti; sia ridotta al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del trattamento minimo; sia ridotta al 75 per cento per le fasce di importo superiore al quintuplo. Pensioni di anzianità: le “Finestre” del 2003 È cosa nota che l’innalzamento della vita media ha messo in crisi il sistema pensionistico, costringendo il legislatore a varie riforme dello stesso, allo scopo di ritardare la data di pensionamento dei lavoratori interessati. Per far ciò sono state introdotte le cosiddette “Finestre”. Con tale espediente si è cercato di ritardare il più possibile l’uscita dal mondo produttivo dei lavoratori, obbligando gli stessi a perfezionare un requisito anagrafico e contributivo, congiunto o disgiunto, per poter andare in pensione a partire da una certa data. Premesso quanto sopra, vediamo adesso le finestre per il corrente anno con i relativi requisiti sia anagrafici che contributivi richiesti per ogni decorrenza: 1° gennaio 2003: – lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età raggiunti entro il 30 settembre 2002; – lavoratori dipendenti con 37 anni di contributi al 30 settembre 2002, a prescindere dall’età; – operai e precoci con 35 anni di contributi e 55 di età entro il 30 set- tembre 2002; – lavoratori autonomi che al 30 giugno 2002 hanno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure, a prescindere dall’età, 40 anni di contributi. 1° aprile 2003: – lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età maturati entro il 31 dicembre 2002; – lavoratori dipendenti con 37 anni di contributi al 31 dicembre 2002, prescindere dall’età; – operati e precoci con 35 anni di contributi e 55 anni di età, che maturano requisiti entro il 31 dicembre 2002; – lavoratori autonomi che al 30 settembre 2002 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età oppure, a prescindere dall’età, 40 di contributi. 1° luglio 2003: – lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età, maturati entro il 31 marzo 2003; – lavoratori autonomi che al 31 dicembre 2002 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 di contributi a prescindere dall’età. 1° ottobre 2003: – lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età, maturati entro il 30 giugno 2003; – lavoratori autonomi con 35 anni di contributi e 58 anni di età, maturati al 31 marzo 2003, oppure 40 di contributi a prescindere dall’età.

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