Pena di morte e cultura della vita

Può uno Stato punire solo in base alle sue scelte? Se tradizionalmente il sì era scontato, ora resta problematico dopo la risoluzione adottata a larga maggioranza – 99 i voti favorevoli – dalle Nazioni Unite che invita gli Stati a stabilire una moratoria nelle esecuzioni in vista dell’abolizione della pena di morte. Retorica per qualcuno, traguardo per altri. Eppure quell’invito, se per un numero di Paesi non avrà alcun significato, se non fermerà tutte le esecuzioni, modifica la tendenza – quante volte disattesa! – con la quale il diritto internazionale contemporaneo si sofferma indirettamente sulla pena di morte: nessuno può essere arbitrariamente privato della vita, lì dove l’arbitrio scompare con la sentenza di un tribunale. Sul piano delle formulazioni, del resto, i precedenti c’erano già: fra tutti il Protocollo del 1989 al Patto sui diritti civili e politici, che impone: nessuna persona sarà giustiziata, e ad oggi obbligante i 64 Paesi che ne sono parte. Con la nuova risoluzione quel numero dovrebbe arrivare almeno a 99, e in quel momento, al di là di facili entusiasmi, se ne potranno vedere gli effetti sulla condotta degli Stati. Bisognerà allora continuare a formare un’opinione non solo contraria alle esecuzioni, ma favorevole a promuovere la vita in tutti i suoi aspetti. La risoluzione, infatti, è un esempio di come sia possibile promuovere una cultura della vita che non conosce barriere ideologiche o culturali e politiche, come spiegano i riferimenti alle garanzie minime di cui gli Stati membri dell’Onu già nel 1984 si erano dotati, prevedendo la sentenza capitale solo per i reati più gravi, e non applicabile a donne incinte, a madri di bambini piccoli, a portatori di handicap o per reati compiuti sotto i 18 anni.Ma soprattutto una procedura convincente e un giusto processo. Come per altri casi, l’efficacia delle regole internazionali dipenderà dai valori di riferimento per tutelare la dignità della persona, i suoi diritti e doveri, ed anche la necessità degli Stati di difendere l’ordinata convivenza sul loro territorio. Del resto anche tra quanti hanno abolito la pena di morte rimangono riferimenti al suo uso in caso di guerra o per ragioni di sicurezza nazionale. Questo nonostante nel 1998 fosse stata esclusa la pena di morte tra i mezzi a disposizione della Corte penale internazionale, pur stabilendo la sua competenza per i crimini di guerra, le atrocità commesse durante i conflitti e i genocidi. E allora se punire rimane prerogativa di ogni singolo Stato, quanto ai modi ed ai tipi di pena, gli sviluppi del diritto internazionale non possono più essere ignorati.

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