Più complessa e articolata è, invece, la figura del pubblico ministero. Il contesto istituzionale nel quale la figura del magistrato inquirente si è sviluppata è diverso. Dal 1848 al ventennio fascista, il pubblico ministero è sempre stato alle dipendenze del ministro della Giustizia e, ancora nel 1941, il decreto Grandi, accentua il rapporto di subordinazione dall’esecutivo. Solo dopo la liberazione, con la legge Togliatti il problema dell’autonomia del pubblico ministero comincia a porre. In Assemblea costituente si fronteggiano due scuole di pensiero, da un lato quella di Piero Calamandrei che punta all’autonomia del potere giudiziario e all’indipendenza della magistratura sia giudicante che inquirente, dall’altro quella di Giovanni Leone, convinto assertore che il pubblico ministero debba essere sganciato dalla magistratura giudicante.
L’autonomia del pubblico ministero sembra la linea maggiormente condivisa dall’Assemblea. «La funzione giurisdizionale – dice Pietro Mastino, fondatore del Partito sardo d’azione e costituente – è esercitata dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero, che dipendono soltanto dalla legge. Appositamente ho parlato di “magistrati del pubblico ministero”, intendendo con ciò che la nuova fisionomia del pubblico ministero deve essere quella di un magistrato staccato dalla dipendenza del potere esecutivo; il pubblico ministero diventa così organo del potere giudiziario. È giusto, quindi, precisare che la funzione giurisdizionale è esercitata, oltre che dai giudici, anche dai magistrati del pubblico ministero». «Deve avvenire che il pubblico ministero – conferma il socialista Ireneo Vinciguerra – non sia, come oggi è, organo del potere esecutivo, ma organo giudiziario, parte del corpo della magistratura; non sia l’occhio vigile di un potere estraneo, insinuato in quello giudiziario».
Passa la linea di Piero Calamandrei che trasforma il pubblico ministero da funzionario del governo, in magistrato indipendente cui compete l’obbligatorietà dell’azione penale. Sembrerebbe un discorso chiudo e archiviato, in realtà così non è. Purtroppo i profili di autonomia del pubblico ministero non sono delineati in maniera univoca e tuttora in dottrina si discute. L’art. 107 della Costituzione dice che «il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario». Questo fa pensare a molti che sia necessario un intervento del legislatore per definire gli ambiti di autonomia del magistrato inquirente. La Corte Costituzionale sull’argomento è intervenuta in varie occasioni con sentenze altalenanti. Solo nel 1991, sulla base dell’art. 112 della Costituzione, per la prima volta mette in relazione l’indipendenza del pubblico ministero per i principi di legalità e uguaglianza. “La legalità secondo il principio di uguaglianza – commenta Jessica De Vivo nella sua tesi di dottorato in Scienze giuridiche su L’indipendenza del pubblico ministero. Profili costituzionali e ordinamentali – non sarebbe possibile se l’organo cui è demandato l’esercizio dell’azione penale non fosse totalmente indipendente dagli altri poteri”.
La Corte, in modo autorevole, mette un punto fermo sulla questione, riportando lo spirito dei costituenti e riconoscendo al pubblico ministero una sua specificità.
nell’ordinamento giudiziario? Parrebbe di sì, ma la riforma costituzionale proposta dal governo Meloni intende rimettere, ancora una volta, in discussione la questione, separando la funzione del pubblico ministero da quella del giudice, nella considerazione che essi siano due magistrature diverse. Il modello a cui la destra italiana si ispira è quello francese nel quale la figura del pubblico ministero è sì separata da quella del giudice, ma è dipendente dal ministro della Giustizia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fatto notare la scarsa indipendenza del magistrato francese e ha mostrato più simpatia per il modello italiano nel quale l’autonomia del pubblico ministero dagli altri poteri si configura in modo chiaro e inequivocabile.
L’Italia, però, non intende tener conto della Corte europea dei diritti dell’uomo e si muove sulla strada della riforma, aprendo, secondo Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione la strada a nuovi rischi. «Con il distacco del pubblico ministero dal perimetro della giurisdizione – scrive sulla rivista Questione giustizia – si viene prospettando la costituzione di un secondo e autonomo potere giudiziario, indipendente da ogni altro potere dello Stato e dallo stesso potere pertinente alla giurisdizione in senso stretto, sulla base di un eccentrico e inedito modello nel panorama della giustizia internazionale, nel quale non è dato rinvenire il riconoscimento di un così largo statuto di autonomia e indipendenza a favore di un pubblico ministero “separato” dal giudice e dalla giurisdizione». Potremmo avere un pubblico ministero più forte e maggiormente autoreferenziale.
