Il modello 730

Il modello 730 o Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale ormai ha sorpassato il Modello Unico ed è utilizzato da dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi, che trovano tale dichiarazione più semplice, lascia ad altri l’incombenza dei calcoli e permette l’eventuale rimborso di imposte pochi mesi dopo la presentazione. Gli arrotondamenti sono all’unità di euro e si fanno per difetto fino a 0,49, per eccesso da 0,50 centesimi in poi. Le principali novità sono la variazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito, l’introduzione di una deduzione dal reddito complessivo sulla base dell’importo e della tipologia del reddito, modifiche alle detrazioni sul lavoro dipendente e sulle pensioni, mentre è rimasto invariato il limite di reddito di € 2.840,51 (già L. 5.500.000) per le persone a carico. I collaboratori coordinati e continuativi dichiarano i loro compensi nel Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati e hanno diritto alle stesse detrazioni dei lavoratori dipendenti. Il quadro B Redditi dei fabbricati va compilato sempre in dettaglio (con gli affitti all’85 per cento) con gli importi senza le rivalutazioni previste (+80 per cento reddito dominicale; +70 per cento reddito agrario; +5 per cento reddito fabbricati) e la detrazione per l’abitazione principale, pari al reddito stesso, sarà indicata da chi presta l’assistenza fiscale. Il recente aumento del 10 per cento sui redditi immobiliari riguarda solo l’imposta di registro dal 1/1/2004. I figli rimangono a carico al di là dell’età e dell’occupazione e la loro detrazione può essere divisa tra i genitori nella misura che vogliono. Le spese sanitarie (rigo E1 e E2) vanno indicate per intero, sarà poi chi presta assistenza fiscale a dedurre la franchigia di € 129,11 (già L. 250.000). Nelle spese sanitarie possono essere incluse anche quelle per medicine allegando ad una autodichiarazione gli scontrini fiscali della farmacia anche se non vi è ricetta medica. Al rigo E18 si può indicare la tassa salute sulla assicurazione responsabilità civile veicoli e i premi del fondo casalinghe, mentre il contributo Inps trattenuto ai collaboratori coordinati e continuativi non va indicato perché lo stesso è già stato dedotto nel Cud (Certificato Unico Dipendenti). Sono deducibili anche contributi versati all’Inps sui compensi a colf e badanti con il limite di €1.549 (Rigo E 19). Si sottolinea che le colf e le badanti che hanno regolarizzato la loro posizione sono ora tenute a fare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2003, però non possono utilizzare il Mod. 730, ma dovranno compilare il Mod. Unico. I compensi per diritti d’autore si dichiarano alla voce D4 tipo di reddito 1; le prestazioni occasionali alla voce D5 tipo di reddito 8. Per gli importi detraibili le erogazioni liberali alle Onlus si indicano alla voce E15 codice 16. Il Mod. 730 può essere presentato dai coniugi che rientrano nella tipologia dei redditi del 730 e anche da chi ha solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa purché il rapporto continui nei mesi di giugno e luglio 2004. Le scadenze sono il 30 aprile 2004 per chi lo presenta al datore di lavoro o ente pensionistico; mentre per chi lo presenta ad un Caf (Centro di assistenza fiscale) il 15 giugno. Indicare sempre i dati del datore di lavoro o ente pensionistico o del committente dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre dare al Caf tutti i documenti (il Cud, le ricevute dei costi, ecc.) mentre chi consegna il 730 al datore di lavoro o ente pensionistico non deve allagare nulla. I documenti giustificativi vanno conservati fino al 31/12/2008. Al Mod. 730 deve essere allegata la scelta dell’otto per mille. Entro il 15 giugno il sostituto di imposta deve consegnare al contribuente il Mod. 730/3 con la liquidazione delle imposte; il Caf deve consegnarlo entro il 30 giugno 2004. A luglio 2004 (agosto per i pensionati) il sostituto di imposta dovrà effettuare il rimborso o trattenere la prima rata; a novembre dovrà trattenere la seconda o unica rata di acconto. In caso di errori o omissioni si può presentare un nuovo Mod. 730 integrativo ad un Caf entro il 31/10/2004 quando l’integrazione comporta un rimborso oppure il Mod. Unico se l’integrazione comporta un debito.

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