È piuttosto difficile capire il tecnicismo che nasconde e la portata, non chiaramente spiegata, del referendum costituzionale sulla giustizia. Rispetto ad altri cittadini il cristiano ha un maggior onere di riflessione su un tema che, indubbiamente, è delicato per tutti. La domanda aggiuntiva che essi devono porsi è se la riforma non intacchi l’impianto personalista della Costituzione, ossia la centralità della persona per la quale i costituenti cristiani si sono battuti strenuamente, conferendo una valorialità alta a tutto l’impianto costituzionale. «L’affermazione di questa sostanzialità dell’individuo umano – scrive Giorgio La Pira, cristiano, politico e costituente in Premesse della politica – ha una grande importanza per combattere quella svalutazione dell’individuo che è propria della dottrina egheliana (a cui si rifà la destra, ndr) e della conseguente dottrina marxista». Sull’onda del pensiero di Maritain, Mounier, Toniolo, Blondel i costituenti cattolici propugnavano «una città umana – sostiene ancora La Pira – nelle strutture della quale, economiche, politiche, sociali e culturali, siano al massimo rifatte le esigenze di fraternità proprie dell’Evangelo».
Per i cristiani, insomma, il tema di fondo non è semplicemente la separazione della carriera del giudice da quella del pubblico ministero, ma come l’organizzazione della giustizia interpreta i criteri personalisti della Costituzione. La preoccupazione dei costituenti è, infatti, non solo quella di ridefinire il ruolo della magistratura, asservita all’esecutivo durante il fascismo, per creare uno strumento di bilanciamento degli altri poteri, il legislativo e l’esecutivo, ma assicurare effettiva tutela dei diritti alla persona. «Dobbiamo tutti cercare – sostiene democristiano Giuseppe Cappi, membro della commissione dei 75 che redasse il testo della Costituzione – che in un regime libero, democratico, col controllo dell’Assemblea, col controllo dell’opinione pubblica, col controllo della stampa, ciascun potere, specialmente l’esecutivo, resti nel suo alveo». «Sarebbe enunciazione accademica – chiarisce invece Aldo Bozzi, eletto alla Costituente nel 1946 con l’Unione democratica nazionale – l’allargamento della sfera dei diritti civili e politici del cittadino verso lo Stato, se nella Costituzione non forgiassimo in pari tempo uno strumento valido, che sapesse dare garanzia di questi beni a tutti i cittadini ed a ciascuno di essi, se occorre, anche contro lo Stato, quando lo Stato dei diritti e delle libertà dei singoli si facesse violatore», dice in Assemblea.
Bruciano ancora nelle coscienze dei costituenti gli effetti del conformismo della giurisprudenza della Cassazione durante il ventennio. «Il giudice – dice ancora Bozzi – ha cercato non tanto, come dovrebbe essere suo compito, di interpretare la legge, ma di indagare lo spirito del sistema politico, l’indirizzo desiderato dal Governo, lo scopo politico-sociale che questo voleva fosse raggiunto». Il problema che si pone ai padri costituenti è indubbiamente complesso, le domande a cui dare risposta sono tante. Come bilanciare i poteri? Come tutelare l’indipendenza della magistratura rispetto ai partiti e al governo? Come tutelare il singolo magistrato rispetto ai superiori gerarchici? «Perché – osserva Giovanni Ciampitti, deputato della Democrazia cristiana in Assemblea costituente – il principio dell’obbedienza gerarchica, che vige nelle altre amministrazioni pubbliche o private, non è concepibile nell’ambito della magistratura, perché chi rende giustizia deve ispirarsi soltanto alla propria coscienza».
Il pensiero politico dei cattolici ha un ruolo di primo piano nell’elaborazione del Titolo IV sulla magistratura. Fa scuola, infatti, un articolo del gesuita Salvatore Lener, pubblicato da Civiltà cattolica il 17 maggio 1947, su L’indipendenza della magistratura nella nuova Costituzione italiana. Il testo fu citato nel dibattito in Assemblea costituente come autorevole contributo alla riflessione giuridica. Lener propone una magistratura ampiamente autonoma dagli altri poteri, indipendente sul piano costituzionale, istituzionale e funzionale. «Per assicurare l’indipendenza costituzionale – scrive il gesuita – occorre che la Costituzione quantifichi espressamente come sovrana la funzione giurisdizionale, sovrano il potere che la esercita, sovrano l’ordine o complesso degli organi cui la funzione stessa è istituzionalmente demandata». Il giudice deve essere «indipendente e moralmente libero, soggetto soltanto alla legge, poiché ogni altra dipendenza comprometterebbe la purezza della funzione giurisdizionale». Per Lener «l’indipendenza della magistratura non rappresenta un privilegio dell’ordine giudiziario, ma una garanzia essenziale per la libertà dei cittadini». Un pensiero in larga parte condiviso dall’Assemblea costituente che configura la magistratura come ordine autonomo e indipendente e i magistrati soggetti solo alla legge. (continua)
