Il 5 per mille e la Dichiarazione dei redditi 2008

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Anche per il 2008 è stata riproposta la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contribuente dovrà solo apporre la firma sul quadro apposito del 730 o del Mod. Unico. Se non si è tenuti a presentare la dichiarazione, si può effettuare la scelta sulla scheda allegata al Cud (Certificato unico dipendenti) e consegnarla in busta chiusa ad una banca o posta o ad un Caf. I beneficiari sono le onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le associazioni di promozione sociale, gli enti di ricerca scientifica o sanitaria, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Se la scelta cade sulle onlus, oltre la firma si deve indicare anche il codice fiscale della organizzazione scelta. Ricordo i codici fiscali delle due Onlus del movimento: • Amu Ass. Azione per un mondo unito (che è una Ong riconosciuta dal ministero Esteri e come tale è Onlus di diritto) Cod. Fisc. 97043050588. • AFN Ass. Azione per Famiglie Nuove Cod. Fisc. 92012120587. Eventuali donazioni versate a onlus (da persone fisiche o giuridiche) possono essere dedotte in sede di dichiarazione con il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70 mila euro. Sono ammessi solo i versamenti tramite banca o c/c postale. Le deduzioni vanno indicate nel Mod. 730 al rigo E 27 cod. 3; nel Mod. Unico al rigo RP 28 cod. 3. I termini di presentazione del 730/2008 sono il 30/4/2008 per la consegna al datore di lavoro o ente pensionistico e il 31/5 per la consegna a un Caf o ad un professionista. I termini per il Mod. Unico 2008 sono il 16/6/2008 per i versamenti Irpef e addizionali e il 30/6 per la presentazione alla Posta, oppure il 16/7 il versamento con lo 0,40 per cento in più e il 31/7/2008 per la presentazione telematica. Per le spese mediche relative ad acquisto di medicinali con scontrino, questo dal 1°/7/2008 deve indicare il nome e le quantità del farmaco acquistato ed anche il codice fiscale dell’acquirente, eventualmente apposto a mano. Dal 1°/1/2008 il codice fiscale dell’acquirente deve essere stampato dal farmacista sullo scontrino e quindi bisogna avere o la tessera sanitaria o almeno il proprio codice fiscale. Le novità per contanti e assegni Dal 30 aprile 2008 vi sono varie novità per l’uso del contante e degli assegni. Il decreto legislativo 21/11/2007 n. 231 al fine di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, ha stabilito varie limitazioni sull’utilizzo del contante e degli assegni. Dal 30/4/08 non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti pari o superiori a euro 5 mila, anche se frazionati. Per importi superiori si dovrà obbligatoriamente provvedere al pagamento tramite banca (assegno, bonifico, carta di credito, ecc.) o c/c postale. Tali limitazioni riguardano anche i libretti al portatore che dal 30/4 non potranno essere di importo superiore a euro 4.999,99 e se di importo superiore, ma già emessi al 30/4 dovranno esser estinti o ridotti entro il 30/6/2009. Assegni bancari, circolari, o postali dal 30 aprile dovranno essere obbligatoriamente non trasferibili, anche se di importo inferiore a euro 5 mila. Gli assegni emessi a me medesimo non hanno limiti di importo, ma potranno essere incassati solo dall’emittente in banca o in posta. I libretti degli assegni esistenti al 30/4 non vanno restituiti alla Banca o alla Posta, solo bisognerà ricordarsi di indicare sugli stessi Non trasferibile onde evitare multe. Tutto ciò non significa che non sia possibile prelevare o versare in banca o posta importi superiori a 5 mila euro. Solo che in questi casi è necessaria l’identificazione della persona. Poi con i contanti eventualmente prelevati non posso eseguire pagamenti pari o superiori a 5 mila euro a persona.

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