Ddl Zan: il diritto penale delle intenzioni?

Una lettura analitica degli articoli 2 e 3 del Ddl Zan, che vanno a integrare e modificare la legge “Mancino”. Dal diritto penale del fatto al diritto penale delle intenzioni
(AP Photo/Riccardo De Luca)

Vista la “griglia delle definizioni” di cui all’art.1 del Ddl Zan, proviamo ad analizzare gli articoli 2 e 3 che, nella sostanza, vanno ad integrare e a modificare la legge penale “Reale-Mancini” e, in particolare, gli articoli 604bis e 604 ter del Codice penale.

Art. 2. (Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale) 1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono ag­giunte, infine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orienta mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

Art. 3. (Modifica all’articolo 604-ter del codice penale) 1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,».

In estrema sintesi, la tutela contro le discriminazioni (cosiddetti reati d’odio) razziali, nonché quelle che si fondano su caratteristiche di etnia, nazione o religione – attraverso il Ddl Zan – si estenderebbe verso le discriminazioni correlate all’orientamento sessuale, al sesso, all’identità di genere, al genere e alla disabilità.

È davvero ardua la configurazione degli elementi costitutivi di possibili reati che abbiano come fondamento il sentimento dell’odio, proprio perché stiamo parlando di uno stato interiore dell’essere umano, con tutte le conseguenze che ciò comporta, soprattutto sotto il profilo della valutazione ( da parte di un giudice) di quelle che sono state le effettive intenzioni del (presunto) reo; come hanno osservato diversi giuristi, il trasformare una  (presunta) intenzione la base di una vera e propria incriminazione penale, è palesemente in contrasto con i principi cardine del diritto penale che deve basarsi sul fatto che non può (e non deve) punire le idee, bensì le offese concrete.

Ma facciamo un passo indietro. La legge Mancino (25 giugno 1993, n.205) si ispira ad una serie di norme già presenti nel nostro ordinamento ed in quello internazionale. Una di queste fa capo direttamente alla Costituzione italiana. La XII disposizione transitoria e finale, infatti, vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma. Significa che non si può creare un’associazione, un movimento o un qualsiasi gruppo a cui appartengano almeno cinque persone che abbiano tra le proprie finalità quelle antidemocratiche proprie del fascismo e cioè: esaltare, minacciare o usare la violenza come forma di lotta politica; favorire la soppressione delle libertà previste dalla Costituzione; denigrare la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Repubblica; fare della propaganda razzista; esaltare esponenti, fatti e metodi propri del partito fascista; compiere dei gesti fascisti in pubblico.

Alla base della legge Mancino c’è anche la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (accordo firmato a New York il 7 marzo del 1966 e recepita in Italia nove anni più tardi) che vincola gli Stati firmatari a dichiarare qualsiasi cultura di superiorità fondata sulla distinzione razziale scientificamente falsa, moralmente condannabile e socialmente pericolosa ed ingiusta. Inoltre, i Paesi firmatari devono sancire che niente può giustificare la discriminazione razziale; adottare ogni misura necessaria volta alla sua eliminazione; prevenire e combattere le dottrine e le pratiche razziali.

Peraltro, lo stesso (vigente) art.604 bis del Codice penale, nella parte che prevede la punibilità di condotte istigatorie, si porrebbe in contrasto con il diritto penale del fatto ( e con il principio di determinatezza della fattispecie penale) in quanto la tipizzazione delle condotta punitiva non prevede l’ulteriore elemento costitutivo ( previsto, invece, nelle istigazioni che configurano i delitti contro l’ordine pubblico) della pubblicità della condotta; detto contrasto, a maggior ragione, si presenterebbe qualora le tutele fossero estese alle discriminazioni basate sul sesso, sull’orientamento di sesso, sul genere, sull’identità di genere e sulla disabilità in quanto il discrimine tra lecito e illecito è bilanciato ( o meglio, sbilanciato!) sulla finalità perseguita dal (presunto) autore del reato.

Ne consegue che, quanto sopra descritto, in via generale si rifletterebbe sul principio di legalità (art.25, comma 2 Costituzione), ed in particolare sotto i profili della piena conoscibilità della fattispecie penale, sia per quanto concerne il precetto da rispettare che la relativa sanzione penale ad esso correlata.

Ci si chiede per quale motivo il legislatore dovrebbe introdurre un reato d’odio ( perché di questo si tratta), basato sul sesso e sul genere, correndo il rischio (non poi così aleatorio) di alimentare possibili (ed ulteriori) discriminazioni tra le persone che (in una maniera o nell’altra, chi più e chi meno) potrebbero sentirsi perseguitate nella loro identità ma, a questo punto, anche nella loro convinzione (nel loro pensiero interiore) concernente la sessualità e l’identità di genere, ciò in contrasto con il principio generale che tutela l’identica dignità di tutte le persone (art.3 Costituzione).

In sostanza, i reati di opinione e di odio che il Ddl Zan vorrebbe punire a salvaguardia di una (legittima quanto complessa e non così ben determinabile) autodeterminazione sessuale e di identità di genere, potrebbero comportare l’inevitabile effetto (sociale e penale) collaterale: l’uno contro l’altro, ci sentiremmo tutti vittime di odio per il solo fatto di manifestare espressioni contrarie al sesso o al genere (o all’orientamento sessuale o all’identità di genere) o alla disabilità dell’uno piuttosto che dell’altro e ciò a prescindere dall’effettiva materializzazione di condotte (alias, azioni umane) qualificabili come discriminatorie e/o violente da un giudice.

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