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Italia > Dibattiti

Una legge elettorale alla vigilia del voto

di Salvatore Curreri

- Fonte: Città Nuova

Il testo del governo approvato dal Senato arriverà a fine settembre alla Camera per il varo definitivo della normativa centrale in democrazia. Una prima illustrazione delle novità con qualche considerazione nel merito

Tabellone elettronico del Senato con risultato della votazione finale del disegno di legge sulla Riforma elettorale, Roma, 15 settembre 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI

La nuova legge elettorale con cui andremo a votare l’anno prossimo – la sesta nella storia della nostra Repubblica – presenta significative novità rispetto alla precedente.

Cosa dice il testo in via di approvazione definitiva

La più importante è certamente il ritorno ad un sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza. Scompaiono, quindi, i collegi uninominali la cui vittoria nelle scorse elezioni del 2022 ha consentito al centro destra – profittando delle divisioni del centro sinistra – di ottenere quell’ampia maggioranza parlamentare che ha permesso al governo Meloni di essere il più duraturo (Mussolini ovviamente escluso).

I seggi, quindi, torneranno ad essere aggiudicati in proporzione ai voti ma, come accennato, con una significativa correzione. La lista o, più presumibilmente, la coalizione di liste che raggiungerà in entrambe le Camere almeno il 42% dei voti otterrà un premio di maggioranza – pari a 70 deputati e 35 senatori – non potendo in ogni caso superare il tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori (esclusi i seggi aggiudicati all’Estero). Se tale condizione non si verifica – ad esempio perché il 42% viene superato in una sola camera oppure da nessuno – il premio non viene aggiudicato e tutti i seggi vengono ripartiti con metodo proporzionale.

L’obiettivo del legislatore è evidente: creare le condizioni affinché dalle urne esca un vincitore, così da permettere agli elettori di scegliere la futura maggioranza di governo e indicare il futuro presidente del Consiglio. A tal fine, liste e coalizioni devono indicare nel loro programma (ma non nella scheda elettorale) il nominativo del leader che intendono candidare a tale carica, fatte ovviamente salve le prerogative del presidente della Repubblica cui compete secondo l’art. 92 Cost. la sua nomina. Una nomina che, qualora scattasse il premio di maggioranza, non potrebbe che ricadere sul leader della coalizione vincente quale soggetto in grado di formare un Governo che ottenga la fiducia di Camera e Senato.

Sulla scheda elettorale troveremo due tipi di liste con relativi candidati. Da un lato, le liste dei candidati (da 1 a 3) delle circoscrizioni (regionali o subregionali) che saranno tutti eletti se per loro scatterà il premio di maggioranza. La composizione di tali “listini” dipenderà ovviamente all’interno di ciascuna coalizione dagli accordi tra i partiti che la compongono sulla base dei reciproci rapporti di forza stimati alla luce dei più recenti sondaggi.

Dall’altro lato, le liste dei candidati (da 2 a 6) dei collegi plurinominali presenti all’interno delle singole circoscrizioni (ad esempio al Senato la circoscrizione Lombardia è suddivisa in tre collegi plurinominali). All’interno di tali liste vi sono due tipi di candidati: i capilista, che saranno i primi ad essere eletti in caso di aggiudicazione di seggi; e gli altri candidati che invece verranno eletti in base ai voti di preferenza ottenuti. È possibile candidarsi fino ad un massimo di cinque collegi. Chi si candida nel listino deve candidarsi come capolista in almeno un collegio plurinominale.

Il voto di preferenza

La reintroduzione, dopo molte polemiche, del voto di preferenza costituisce certamente un’importante innovazione. Con essa si vuole restituire agli elettori il potere di scelta dei parlamentari, finora affidato esclusivamente agli organi dirigenti dei partiti, i quali non si sono rilevati spesso all’altezza del delicato compito loro assegnato, finendo per candidare i più fedeli anziché i migliori.

Gli effetti di tale innovazione rischiano però di essere molto limitati perché presumibilmente solo i maggiori partiti riusciranno ad eleggere ulteriori candidati rispetto al capolista che, come detto, sarà eletto per primo perché bloccato. Inoltre, rimane tutto da verificare l’effetto di tale riforma sul prevedibile aumento delle spese elettorali dei singoli candidati e, quindi, su possibili fenomeni di clientelismo e corruzione elettorale.

Equilibrio di genere

Tutte da verificare rimangono egualmente le conseguenze della riforma elettorale sulla promozione dell’accesso delle donne in politica (c.d. quote rosa) previsto dall’art. 51 Cost. Nessuno dei due generi può superare il 60% dei candidati del suddetto “listino”. Tale tetto massimo non è però previsto per i capilista delle liste dei collegi plurinominali che, come detto, saranno i primi ad essere eletti. C’è dunque il rischio di avere un Parlamento in cui la presenza maschile sarà maggiore rispetto all’attuale. Tale rischio non sembra attutito dal fatto che le liste plurinominali dovranno essere composte in base all’alternanza di genere, a partire dal capolista, perché alla fine i candidati saranno eletti in base alle preferenze. Ciò, sebbene sia prevista la c.d. preferenza di genere, per cui si potranno esprimere fino a tre preferenze purché però di sesso diverso.

Le soglie di sbarramento

Per poter accedere in Parlamento occorrerà superare delle soglie di sbarramento: il 10% per le coalizioni e il 3% per le singole liste, con recupero all’interno delle coalizioni della lista che ha ottenuto più voti tra quelle rimaste al di sotto del 3%. Tutti i voti delle liste coalizzate saranno conteggiati ai fini della somma finale.

Per evitare però il pericolo di una eccessiva proliferazione delle c.d. liste civetta, buone a raccattare ogni tipo di consenso (abbiamo avuto anche liste come Forza Roma o Forza Lazio…) è stata introdotta una disciplina molto severa per quanto riguarda i requisiti per presentarle.

Difatti, i partiti che sono già presenti in Parlamento con un loro gruppo parlamentare costituito entro lo scorso 31 dicembre sono esentati dal raccogliere le firme per presentare le liste, nel ragionevole presupposto che esse godano già di un significativo consenso nell’elettorato.

I partiti che, invece, sono presenti in Parlamento solo attraverso una rappresentanza parlamentare ridotta (cioè hanno una componente politica all’interno del gruppo misto), come nel caso di +Europa e Futuro nazionale, devono raccogliere le firme oggi previste (da 1.500 a 2.000 in ognuna delle circoscrizioni elettorali dove intendono presentarsi).

I partiti, invece, che non sono presenti in Parlamento devono raccogliere invece ben sei mila firme per circoscrizione. Il che significa che, considerate le 49 circoscrizioni, occorreranno quasi 300 mila firme, più dell’1% dei votanti nelle scorse elezioni. Benché sia previsto il dimezzamento di tali firme in caso di scioglimento anticipato delle Camere, si tratta di un onere francamente eccessivo, sia perché non si potrà ricorrere alle firme elettroniche, sia perché in tal modo si snatura la funzione di tali firme il cui numero, oggi fissato in misura tale da limitare la presentazione delle liste, non può elevarsi fino al punto da coincidere di fatto con i voti necessari per poter accedere alla distribuzione dei seggi.

Il numero delle circoscrizioni

Vengono ridotte le attuali otto circoscrizioni Estero complessive: da quattro a due alla Camera (Europa / Americhe-Asia-Oceania-Antartide); da quattro a una al Senato. L’obiettivo è ottenere una ripartizione dei seggi maggiormente proporzionale, ma pare evidente che in questo modo il rapporto tra gli appena otto deputati e quattro senatori e i loro rispettivi territori e comunità di italiani all’estero saranno resi ancor più flebili e lontani.

Il voto dei fuori sede

Infine, una importante novità, da tempo attesa: l’introduzione del voto fuori sede nelle elezioni politiche, europee e referendum. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli elettori che – per motivi di studio o di lavoro da almeno nove mesi oppure per motivi di salute da almeno tre mesi – sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella del Comune di residenza, potranno votare in tale comune. Tale possibilità è stata estesa ai caregiver di figli o familiari ricoverati in una regione diversa da quella di residenza. In tempi di crescente astensionismo, favorire il voto per chi, pur volendolo, non può esercitare tale diritto-dovere è senz’altro positivo.

Alcune valutazioni nel merito

Contro tale legge elettorale già si preannunciano ricorsi alla Corte costituzionale, la quale – con tutta probabilità – farà in modo di decidere con congruo anticipo rispetto alle prossime elezioni, onde evitare di eleggere il Parlamento con regole poi dichiarate illegittime.

Tali ricorsi però sembrano per lo più essere viziati dal ricorrente errato presupposto di ritenere incostituzionale ciò che si ritiene politicamente non condivisibile. Così l’entità del premio di maggioranza (massimo il 55-56% dei seggi) sembra rientrare entro le percentuali che la Corte costituzionale ha ritenuto non illegittime per assicurare la c.d. governabilità, cioè la possibilità che dalle urne scaturisca una chiara maggioranza elettorale.

Il voto di preferenza è certamente, come detto, ridotto ma costituisce pur sempre un passo in avanti rispetto alle precedenti liste totalmente bloccate. L’indicazione del candidato presidente del Consiglio è introdotta in funzione di una maggiore trasparenza delle forze politiche verso l’elettorato e rimane comunque un vincolo politico che non scalfisce il potere di nomina del presidente della Repubblica. Il premio di maggioranza al Senato viene spalmato a livello regionale per cui non dovrebbe essere ritenuto in contrasto con il suo essere organo eletto a base regionale. Piuttosto, è possibile che la Corte intervenga nel censurare l’eccessivo numero di firme richieste alle forze politiche che per la prima volta vogliono presentarsi alle elezioni.

Rimane il vizio di fondo – tutto italiano e censurato a livello internazionale – di cambiare la legge elettorale in prossimità delle elezioni, nella speranza magari di poterla volgere in proprio favore.

Un vizio tanto più grave appena si consideri che tali essenziali regole del gioco democratico dovrebbero per loro natura essere approvate a larga maggioranza e, dunque, con il consenso di maggioranza e opposizione. Ed è proprio l’assenza di tale presupposto il motivo per cui, come si accennava all’inizio, dal 1993 abbiamo cambiato cinque leggi elettorali.

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