Le regole del gioco elettorale

Per capire la grave situazione determinata dal rigetto di alcune liste, guardiamo alle normative esistenti.
Liste elettorali

Ogni partito ha la sua macchina organizzativa e i suoi specialisti in campo elettorale. La delicata fase della presentazione delle liste è regolata da una normativa resa accessibile dalle istruzioni dettate dal ministero degli Interni.

 

La legge fondamentale in materia per le Regioni a statuto ordinario è la numero 168 del 1968, modificata in parte dalla legge numero 43 del 1995 e dalla legge costituzionale numero 1 del 1999, che ha introdotto l’elezione diretta del presidente della giunta regionale. Ulteriori variazioni del sistema elettorale, ovviamente senza entrare in conflitto con la normativa nazionale

possono essere introdotte da singole leggi regionali. Come è avvenuto in Calabria, Puglia, Campania e Toscana.

Sono adempimenti e certificazioni che richiedono un notevole impegno e cura in vista della presentazione di tutto il materiale alla scadenza definita con linguaggio necessariamente burocratico: «Dalle ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno antecedente la data fissata per la votazione» (Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

 

Le elezioni risentono di quella rigidità tipica della regolamentazione di una sfida. Sono norme condivise che fanno da argine ad un arbitrio sempre possibile tra le parti. Una delle polemiche ricorrenti riguarda, infatti, la variazione delle regole elettorali a distanza ravvicinata con la scadenza prefissata. Basta anche una piccola modifica e l’esito può essere diverso. Così anche le norme di provenienza regionale che fissano le modalità di sottoscrizione delle liste elettorali.

 

Esiste un’astuzia di alcuni e l’ignoranza generalizzata di molti in questi campi. È esperienza comune del cittadino, infatti, non conoscere affatto le regole vigenti che legittimano ognuno a sottoscrivere le liste dei candidati e la predisposizione dei servizi pubblici di autenticazione. Sono noie lasciate ai partiti. Ora è accaduto che una forza politica, accreditata di vittoria in una Regione, per lo sforamento di 20 minuti oltre il mezzogiorno fatale nella presentazione della documentazione all’ufficio elettorale, rischia di non poter concorrere alle elezioni.

 

Altri casi riguardano, nel Lazio e in Lombardia, la regolarità delle autenticazioni delle firme relative alle liste regionali in cui il capolista è lo stesso candidato alla presidenza. È consuetudine presentare più firme del dovuto per timore di anomalie dell’ultimo minuto.  Si tratta dei cosiddetti listini da cui si attinge un quinto dei seggi del consiglio regionale. I restanti seggi, e cioè i quattro quinti dello stesso consiglio regionale, vengono attribuiti in maniera proporzionale alle liste di partito presentate nelle diverse Province.

La solidarietà umana dovuta per chi si è trovato concretamente in mezzo a tale infortunio di varia origine, ma la questione rischia di avviare un conflitto proprio sulla tenuta delle regole del gioco.

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