Coronavirus: sospensione mutui prima casa

Disponibile la modulistica per l'accesso al beneficio. Istruzioni per non sbagliare  
(Steve Buissinne da Pixabay )

C’è già il modello, per accedere al beneficio della sospensione dei mutui contratti per l’acquisto della ‘prima casa’. Si può compilarlo on line e basta andare sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi.

Si tratta, come è noto, della facoltà (già concessa attingendo alle disponibilità del Fondo di solidarietà detto ‘Fondo Gasparrini’), di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, da esercitare per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Con un recente decreto in epoca ‘coronavirus’, è stata estesa tale facoltà anche:

  1. A) a chi svolga un’attività di lavoro (s’intenda : subordinato) per la quale si sia verificata una sospensione dell’attività lavorativa per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di pari durata, corrispondente almeno pari al 20% dell’orario complessivo (ad esempio per cassa integrazione);
  2. B) ai lavoratori autonomi (diversi dagli imprenditori) e ai liberi professionisti (iscritti agli ordini professionali o quelli aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico) che dichiarino, nella formula dell’autocertificazione, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (qualora non sia trascorso ancora un trimestre), un calo del proprio fatturato, superiore al 33% di quello realizzato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; e ciò per un periodo di nove mesi a partire dal 17 marzo 2020.

Il modulo va inoltrato alla banca che ha concesso il mutuo secondo le modalità da essa indicate: ma attenzione a produrre anche la documentazione che va allegata a sua volta al modulo.

Modalità tecniche 

E così, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività di un lavoratore subordinato, andrà prodotta anche  copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o in alternativa, copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o ancora copia della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’attività lavorativa per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione oppure della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

In caso di decesso dell’intestatario del mutuo la richiesta va presentata da altro cointestatario o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo.

Di regola il modulo andrebbe sottoscritto anche da parte di eventuali altri cointestatari del mutuo (insieme a terzi garanti), ma per il corrente periodo di emergenza a causa delle restrizioni al libero spostamento delle persone, è stato consentito che sia sufficiente la sottoscrizione anche solo di uno dei soggetti interessati, che dichiari di agire anche in nome e per conto degli altri.

 

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