Se sei over 75 non paghi il canone

Da qualche anno è possibile avere l’esenzione dal pagamento dell’abbonamento televisivo per gli anziani, ma tale possibilità è in realtà molto poco conosciuta e molto poco pubblicizzata
Anziani davanti alla tv

Sono numerosissimi gli anziani che – pur avendo i requisiti per non pagare, ma non conoscendo l’agevolazione – vanno tranquillamente a versare il canone. Purtroppo questa agevolazione non è automatica, ma “su richiesta”, nel senso che l’anziano deve presentare istanza per usufruire dell’esenzione e a delle scadenze ben definite. Ecco quindi come dovranno procedere gli anziani oltre i 75 anni di età per evitare di pagare questo “obolo” così tanto odiato dagli italiani.

I requisiti

Per avere diritto all’esenzione del canone tv occorre:
 

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
  • possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).



La domanda

Il modulo della domanda di esenzione può essere reperito presso gli uffici locali o territoriali dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Termini per la presentazione:

  • I soggetti che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, in possesso dei requisiti per fruire di tale beneficio, devono consegnare o spedire la dichiarazione sostitutiva di agevolazione entro 60 giorni dalla data di cui è sorto l’obbligo di pagamento del canone.
  • Per avere diritto all’esenzione annuale per l’anno 2015 è necessario aver compiuto 75 anni (o un età superiore) entro il 31/01/2015 e non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio.
  • Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di età entro il 31/07/2014.

E’ opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate effettuerà sempre i dovuti controlli per verificare le condizioni di età e di reddito.

Il reddito

Per reddito si intende la somma:

• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello Cud;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Bisogna ricordare che il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

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