Processo Mediaset in Cassazione, attesa la sentenza

Fissata al 30 luglio la pronuncia della Suprema Corte per Silvio Berlusconi potrebbe essere spostata. Per quale motivo? Per quale reato è stata già emessa la condanna confermata in appello? Cosa rischia il leader del Pdl con una sentenza definitiva? E nel caso di assoluzione? Le risposte dell’avvocato penalista Alessia Sangiorgio
Silvio Berlusconi

La decisione della Cassazione di fissare il prossimo 30 luglio 2013 l’udienza relativa ai diritti Mediaset sta mettendo sotto pressione l’alleanza del governo di larghe intese presieduto da Enrico Letta. In questa fase pare opportuno fissare l’attenzione sulla vicenda processuale per fornire elementi di comprensione della vicenda che colpisce il leader del centro destra, ed ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Abbiamo perciò rivolto alcune domande all’avvocato penalista Alessia Sangiorgio che fa parte della rete dei giuristi di Comunione e Diritto.

Partiamo dal dato di fatto. In cosa consiste il reato in base al quale Berlusconi è stato condannato in sede di appello?
«Con sentenza del 26 ottobre 2012, confermata l’8 maggio 2013 dalla Corte di Appello di Milano, Silvio Berlusconi è stato condannato, per il reato di frode fiscale in concorso con altri, alla pena della reclusione di anni 4, alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Agenzia delle entrate da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 milioni di Euro. Tale reato è previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Ma in cosa consiste il comportamento sanzionato?
«La vicenda processuale in questione riguarda la presunta frode fiscale realizzata attraverso un meccanismo di cessioni di diritti televisivi a mezzo di intermediari di comodo, teso a far levitare apparentemente il costo degli stessi, al fine di evadere le imposte in Italia. In particolare, secondo la ricostruzione accusatoria, i diritti di trasmissione televisiva, provenienti dalle majors o da altri produttori e/o distributori, sarebbero stati acquistati da società del comparto estero di Fininvest e successivamente fatti oggetto di una serie di passaggi infragruppo (o con società solo apparentemente terze), per essere poi trasferiti a una società maltese che, a sua volta, li avrebbe ceduti, a prezzi enormemente maggiorati rispetto all'acquisto iniziale, alle società emittenti. Il tutto per creare una elevata evasione fiscale».

Come è coinvolto Berlusconi?
«Secondo la Corte di appello di Milano vi è la piena prova, orale e documentale, che Berlusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale del comparto estero di Fininvest e, quindi, dell’enorme evasione fiscale realizzata con le società c.d. off shore, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti che continuavano ad occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a fini di evasione fiscale. Motivando, poi, in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato Berlusconi, al quale sono state negate, nonostante l’incensuratezza le attenuanti generiche, la Corte di Appello spiega che “va considerata la particolare capacità a delinquere dimostrata nell’esecuzione del disegno, consistito nell’architettare un complessivo meccanismo fraudolento ramificato in infiniti paradisi fiscali, con miriadi di società satelliti e conti correnti costituiti esclusivamente in funzione del disegno delittuoso”».

Cosa rischia davvero l’imputato in caso di condanna definitiva? In che maniera gioca la prescrizione?
«Qualora la Corte di Cassazione dovesse rigettare ovvero dichiarare inammissibile il ricorso della difesa, diverrebbe definitiva la condanna alla pena principale ed a quella accessoria. Alla pena della reclusione, tuttavia, verrebbe applicato l’indulto nella misura di 3 anni, e ciò in quanto i reati risultano commessi anteriormente al 3 maggio 2006 (termine così fissato dalla legge 31.7.2006 n. 241, con la quale è stato concesso l’indulto). L’esecuzione della residua pena di un anno di reclusione sarebbe comunque sospesa, in quanto il nostro ordinamento prevede che l’esecuzione delle pene detentive non superiori a 3 anni siano automaticamente sospese e che il condannato, nei 30 giorni successivi alla notifica dell’ordine di carcerazione, ha facoltà di presentare al Tribunale di Sorveglianza una istanza di concessione di una delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare)»

E per quanto riguarda l’interdizione dai pubblici uffici?
«Per quanto riguarda la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, spetterà alla Giunta per le autorizzazioni del Senato renderla effettiva».

Come gioca la prescrizione in questo caso concreto?
«Il nostro sistema processuale prevede l'estinzione del reato nel caso in cui non si giunga ad una sentenza definitiva entro i termini prefissati, che variano in base alla pena edittale prevista per ciascun reato. Nel caso in esame, il nostro codice penale, anche nella attuale formulazione, prevede un termine massimo di 7 anni e mezzo, cui si devono aggiungere gli eventuali periodi di sospensione della prescrizione (come nel caso di rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato o dei suoi difensori). Per la difesa di Berlusconi il termine prescrizionale per il reato riferibile all’annualità fiscale 2002 maturerebbe il 26 settembre 2013, mentre per la Procura Generale presso la Corte di Cassazione maturerebbe il 1 agosto 2013. Da tale osservazione trarrebbe giustificazione la richiesta della Procura Generale di trattare il ricorso il prossimo 30 luglio».

La scelta di fissare l’udienza in tempi brevi il 30 luglio è quindi, a suo parere, un atto dovuto oppure esiste la presunzione di una persecuzione giudiziaria sul presupposto che per altri imputati non esiste la stessa urgenza?
«La possibilità di ridurre i termini per il giudizio di Cassazione è prevista dall'art. 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui  le parti processuali possono chiedere la riduzione di detto termine "nei casi di urgenza". Il termine “urgenza” è però così generico da lasciare inevitabilmente ampi margini di discrezionalità al soggetto titolare del potere di derogare (alla regola generale che fissa in 30 giorni il termine ordinatorio che deve intercorrere tra avviso alle parti e trattazione del ricorso). Nel caso in esame l'urgenza, e la relativa richiesta da parte della Procura Generale di anticipare i tempi, sembrerebbe giustificata dal “rischio” di prescrizione per una parte del reato contestato a Berlusconi (frode fiscale per l'anno 2002). L’operatore del diritto sa bene che l’applicazione di tale norma è piuttosto rara e, soprattutto, che nella prassi consolidata riguardi i casi di imputazioni particolarmente gravi o di imputati detenuti. Non mi risulta che possa parlarsi di prassi consolidata nel caso di reati di frode fiscale, con condanna al risarcimento del danno in favore della Agenzia delle Entrate ormai esecutiva, e di conseguenza non sorprende che si possa sospettare che “l’urgenza” sia dettata non tanto dalla gravità del reato quanto piuttosto dalla notorietà dell’imputato. Non deve sorprendere neanche che nella discussione politica (inevitabile trattandosi di un personaggio pubblico come Silvio Berlusconi), qualcuno adombri il sospetto dell’uso “politico”, quindi strumentale, dei poteri discrezionali del giudice».

La lentezza dei processi in Italia produce grandi ingiustizie…
«Come è noto anche ai non addetti ai lavori, il nostro processo soffre di fisiologica lentezza. È quindi nella norma, purtroppo, la pendenza di moltissimi processi, per imputazioni anche molto gravi, con imputati detenuti e con vittime che attendono da anni che sia fatta giustizia, che rischiano di veder maturata la prescrizione dei reati prima della loro conclusione, e per i quali la magistratura non sembra riservare analoga sensibilità e preoccupazione.

Fa particolarmente piacere, quindi, che il neo-eletto Primo presidente della Corte di Cassazione dottor Giorgio Santacroce, figura stimabilissima come uomo e come magistrato, nel rispondere alle polemiche di questi giorni, abbia ricordato che il compito fondamentale di un giudice è quello non far prescrivere i processi. C’è tuttavia da augurarsi che, in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l’intera magistratura prenda coscienza del dovere di assolvere a tale compito assicurando la giustizia a tutti e in tempi brevi».

Possibile che il collegio di difesa di Berlusconi non sia in grado di trovare il modo per rimandare proceduralmente questa scadenza ?
«La difesa di Berlusconi potrebbe invocare un legittimo impedimento e chiedere il rinvio della trattazione del ricorso. Anche in caso di accoglimento dell’istanza, tuttavia, rimarrebbero sospesi i termini di prescrizione. L’analogo risultato di rinviare le scadenze processuali potrebbe essere ottenuto, qualora l’eccezione fosse accolta, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, applicato al processo in questione, ma solo per profili di costituzionalità diversi da quelli già risolti. In particolare, infatti, è stata già dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, affermando che rientra nei poteri del legislatore ordinario disciplinare i termini processuali secondo criteri di ragionevolezza con riferimento ai diritti delle parti e al contemperamento delle esigenze del processo. Ugualmente, sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riferimento al principio della parità delle parti e di uguaglianza, è stato affermato che la legittimazione disgiunta del potere di chiedere la riduzione dei termini non lede, ma rafforza la par condicio tra accusa e difesa, negando la necessità di una richiesta congiunta delle parti di ridurre i termini per la trattazione del processo in cassazione.

La difesa, potrebbe, altresì, presentare rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato venendo così meno i presupposti dell’urgenza ed ottenere un rinvio alla sezione ordinaria per la trattazione del processo».

Cosa può accadere in caso di una sentenza della Cassazione favorevole a Berlusconi? Tutto si andrebbe a chiudere oppure verrebbe rimandato ad altra corte per decidere nel merito ?
«La Corte di Cassazione può accogliere tutti i motivi di ricorso della difesa di Berlusconi ed annullare la sentenza di secondo grado senza rinvio così definendo positivamente l’intera vicenda processuale, oppure può annullare la sentenza di secondo grado con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo giudizio, per aver ravvisato, ad esempio, vizi di motivazione della sentenza di secondo grado, in questo caso stabilendo i principi di diritto cui si dovrà uniformare la Corte di Appello».

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