Affido condiviso: le nuove regole in discussione

Le questioni aperte e irrisolte che emergono dal decreto legge s.735. La necessità di cambiare prospettiva a partire dalla genitorialità come dono e non come diritto astratto da imporre. Un’opinione

Per affrontare bene la questione, vale la pena dire da subito che con questo articolo non si vogliono discutere le finalità dei vari disegni di legge sull’affido condiviso.

Se la finalità è quella di permettere a un bambino di continuare ad avere i due genitori, così come quella di creare le condizioni perché un genitore non debba diventare povero a seguito di un evento così doloroso come la separazione, chiaramente si tratta di finalità sicuramente positive.

Tuttavia, in generale, la perplessità riguarda innanzitutto lo svuotamento della funzione del giudice e l’imposizione di modelli rigidi. Le attuali proposte esprimono diffidenza nei confronti del lavoro dei giudici; tuttavia, la soluzione è probabilmente quella di formare in modo opportuno i giudici, costringendoli a motivare meglio e senza arbitrii i propri provvedimenti.

Se tutti (giudici, avvocati, assistenti sociali ecc.) svolgessero appieno i propri ruoli, le decisioni sarebbero più giuste. La legge deve garantire proprio il rispetto delle funzioni e non eliminare o ridurre le funzioni di ciascuno degli operatori.

Ma non solo. Sempre in generale, è quantomeno discutibile che l’interesse del minore sia stabilito in astratto per legge. L’interesse di ciascuna persona, a maggior ragione se minore, deve essere stabilito caso per caso, sulla base della realtà. Se si definisce per legge il superiore interesse del minore, si corre il rischio di una deriva ideologica.

Nel particolare, poi, sono tre gli aspetti che non convincono: l’uguaglianza dei ruoli che rischia di trasformare mamma e papà in genitore 1 e 2; la pretesa del diritto soggettivo individuale alla genitorialità; l’obbligo a cui verrebbe sottoposto il bambino di accettare la convivenza con famiglie allargate e unioni diverse.

Riguardo al primo aspetto, vale la pena ricordare che nei disegni di legge si parla di “tempi paritetici”, cioè il figlio dovrebbe rigidamente trascorrere metà tempo con un genitore, metà con l’altro. Si rischia di annullare, così, la specificità dei ruoli del maschile e del femminile. È importante il tempo, certo, ma non dobbiamo fare confusione tra peculiarità materne e paterne.

Se si mette tutto sullo stesso piano si apre la strada al concetto di genitore 1 e 2. Non è la quantità di tempo che definisce l’importanza di un genitore. Un padre non è tale perché passa lo stesso tempo con suo figlio rispetto alla madre, ma perché ha un ruolo diverso. Qui invece si parla di “genitorialità paritetica”.

C’è il pericolo reale di scivolare su un terreno ideologico dove mamma e papà sono confusi in una genitorialità indistinta. Quanto al diritto soggettivo individuale alla genitorialità, se è vero che i disegni di legge in esame formalmente riconoscono i diritti del minore, è altrettanto vero che i diritti dei figli sono fatti valere dai genitori, e ciò in forza di modelli e criteri normativi poco flessibili e vincolanti.

Con questa impostazione si rischia, nella sostanza, di creare una pretesa individuale. Il genitore nei confronti dei figli ha responsabilità e obblighi. Ma non ha diritti genitoriali sui figli. E qui al contrario la legge attribuisce, nella sostanza, un diritto individuale alla genitorialità.

Così facendo, potremmo rischiare di arrivare al paradosso, oggi purtroppo abituale, in cui la legge crea diritti, e non si limita invece a riconoscere un fatto naturale, come la genitorialità condivisa da mamma e papà nella differenza dei ruoli.

In questo modo, la legge esprime un mero atto di volontà del legislatore che, a colpi di maggioranza, modella una realtà secondo una sua idea. In questa logica, si potrà parlare di “diritto’ di educare”, di “diritto di avere mio figlio tanti giorni alla settimana”, oppure addirittura di “diritto di essere genitori”. Ma è proprio così? Non si rischia di dimenticare che la genitorialità è invece un dono?

Nello specifico, poi, vanno operate ulteriori riflessioni. Con riguardo alla “famiglia allargata”, se i disegni di legge venissero approvati senza variazioni, il bambino non potrebbe opporsi alla decisione del giudice che può stabilire 18 giorni di convivenza presso la madre e 12 giorni presso il padre, indipendentemente dalla situazione relazionale che stanno vivendo i genitori.

Può darsi che il piccolo viva una situazione di disagio con la nuova partner del padre o con il fidanzato della madre. La rigidità della regola di legge imporrebbe comunque al bambino di accettare la famiglia allargata. Altra questione riguarda poi la figura del mediatore familiare il cui ruolo sarebbe imposto per legge. Sul punto va detto che proporre strumenti deflattivi del contenzioso è sempre positivo; tuttavia, non convince mai quando uno strumento è imposto.

L’accordo e la mediazione sono sempre frutto di un lungo cammino e, in questi casi, il cammino dovrà essere prima personale e poi di coppia. Pertanto uno strumento positivo, se imposto in modo errato, diventa nella migliore delle ipotesi inutile o, nei casi più estremi, addirittura dannoso, dal momento che si offre un nuovo e pubblico luogo di scontro in cui entrambi i genitori vorranno mettere in evidenza le carenze genitoriali dell’altro.

Infine, la questione economica. Il divorzio crea povertà. È una cosa che sappiamo da sempre. Oggi sono molti i padri che versano in situazione di povertà tanto da non poter pagare contemporaneamente mutuo e canone di locazione della propria abitazione.

Spesso non possono corrispondere l’assegno per il mantenimento dei figli. Il problema, tuttavia, non si risolve abolendolo, ma intervenendo caso per caso a equilibrare le spese con ragionevolezza; altrimenti per sconfiggere la povertà dei padri, rischiamo di discriminare le madri che spesso hanno lasciato il lavoro per investire tutto sulla famiglia. Ogni caso andrebbe valutato per quello che è, senza rigidità. Invece questo disegno di legge va proprio nella direzione opposta.

Poi si nota una contraddizione: da una parte, si parla di condivisione dell’affido, dall’altra la gestione delle spese è separata a causa di una implicita sfiducia nei confronti dell’altro genitore. Senza fiducia la condivisione nell’affido sarà solo di facciata, mentre questi schemi rigidi, imposti dalla legge, acuiranno le divisioni e i reciproci risentimenti tra i genitori, che continueranno a litigare.

In conclusione, questo disegno di legge deve essere ripensato. Esso rischierebbe di introdurre strumenti e modelli giuridici inidonei e comunque di portata sproporzionata rispetto ai giusti obiettivi che lo stesso disegno di legge vuole perseguire.

Pertanto un nuovo testo normativo dovrebbe essere focalizzato a raggiungere uno scopo molto semplice: valorizzare la realtà genitoriale, responsabilizzando e meglio formando tutti quanti gli attori, ivi inclusi i giudici.

I ruoli genitoriali non sono paritetici; essi devono invece essere svolti insieme nel modo qualitativamente migliore possibile, senza tuttavia ridurre il rapporto genitoriale a un rapporto individuale soltanto esclusivo tra il padre o la madre, da una parte, e il bambino, dall’altra.

 

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