Un microchip per il cucciolo

La legge prevede per i cagnolini l'applicazione di un dispositivo elettronico, contenente i dati dell'animale. Previste norme precise (e multe salate per chi non le rispetta) in caso di smarrimento, furto o decesso dell'animale. E per gatti o furetti? La parola al veterinario
cane

Quando un cane arriva nelle nostre case ed è nostra intenzione tenerlo con noi, la legge (Legge Quadro n° 281/91 e L. R. n° 16/2001, Ordinanza del 06/08/2008), ci dice che abbiamo circa due mesi (dalla nascita o dal suo possesso) per registrarlo all’anagrafe canina del Comune di residenza o dell’asl di competenza.

Cosa significa “registrazione all’anagrafe canina”? Si tratta di applicare un microchip al cane (nel sottocute tra collo e spalla sinistra, mediante una particolare siringa, con procedura simile ad una vaccinazione), un dispositivo elettronico (realizzato in materiale innocuo per l’animale) con all’interno un codice numerico, unico ed individuale, che identifica il cane e permette di registrare quest’ultimo ed il proprietario nell’anagrafe, in modo da ottenere un’associazione: microchip-proprietario cui far riferimento in tutti i casi sia necessario risalire ad un proprietario o ad un cane (per es. in caso di sospetto abbandono o di smarrimento). A tal proposito ricordiamo che il microchip non è un gps, pertanto non è possibile localizzare un cane in caso di smarrimento. Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale ed ha sostituito il tatuaggio, il quale può ancora essere valido se effettuato prima del 2005 ed è ancora leggibile. In caso contrario va sostituito con il microchip ed una nuova registrazione nell’anagrafe. Una volta effettuata la registrazione, il proprietario ne diventa l’intestatario ed il responsabile a tutti gli effetti.

In cosa consiste la registrazione? Nell’inserire nella banca dati regionale dell’anagrafe canina e, quindi in automatico, in quella nazionale istituita presso il ministero della Salute, le generalità del proprietario (all’atto dell’iscrizione sono necessari un documento di identità valido ed il codice fiscale), i dati segnaletici del cane iscritto (sesso, razza, data di nascita, colore mantello, taglia) ed il codice assegnato.

Chi può effettuare tale procedura? L’asl competente in modo gratuito o un medico veterinario libero professionista abilitato ad accedere all’anagrafe canina regionale con un costo che va dai 20 ai 30 euro (in Campania). All’atto della registrazione viene compilato e rilasciato al proprietario un documento identificativo che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà, mentre il numero di microchip viene riportato sul libretto sanitario del cane e, qualora sia necessario il passaporto, anche su questo, nella pagina in cui sono indicati i dati di identificazione del cane, dove vanno specificate anche la data d’impianto e la sede di inoculo del microchip. Nel caso in cui il microchip risulti indecifrabile è necessario farlo reimpiantare.

E se dovessimo smarrire il nostro amico o cambiasse qualcosa, come il domicilio o il padrone? Il proprietario deve segnalare lo smarrimento o il decesso del proprio cane, per iscritto, all’asl entro cinque giorni. Se, invece, il proprietario cambia residenza o domicilio o se il cane cambia proprietario, le variazioni vanno segnalate, sempre per iscritto, all’asl entro 15 giorni. La modulistica per ottemperare a tali obblighi è reperibile sul sito dell’anagrafe canina.

E se dovessi dimenticare di iscrivere il mio cane all’anagrafe o non volessi farlo? Gli obblighi del proprietario e del medico veterinario. L’iscrizione all’anagrafe canina è un obbligo (art. 4 L.R. 16/2001), pertanto ogni infrazione della legge prevede una multa, pari a 154,93 euro in caso di mancata iscrizione e di 309,27 in caso di mancata comunicazione del trasferimento di proprietà, di variazione del proprio domicilio, di smarrimento o furto e di decesso del proprio cane. I medici veterinari liberi professionisti, invece, hanno l’obbligo di segnalare all’asl competente l’eventuale esistenza di cani non iscritti all’anagrafe e di informare i proprietari degli adempimenti previsti dalla legge. Fanno eccezione, perché esentati dall’obbligo di iscrizione all’anagrafe, i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Ricordiamo che è possibile iscrivere in un’apposita anagrafe anche gatti e furetti. Per il momento però l'iscrizione non è obbligatoria, a meno che questi animali non debbano espatriare.

(A cura della dott.ssa Letizia D'Avino – Centro medico veterinario "Zoe", via Aldo Moro 75, Somma Vesuviana, Napoli)

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