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Italia > Dibattiti

Referendum Giustizia. Per approfondire

di Claudio Iaconi, Sara Di Eugenio

- Fonte: Città Nuova

Entriamo nel dettaglio della materia oggetto del Referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026

magistratura
Roma, Palazzo di Giustizia, sede della Corte di Cassazione (Foto di: Sergio D’Afflitto, CC BY-SA 3.0 it, Wikime dia commons)

Date del referendum: 22 e 23 marzo 2026

Il quesito referendario: “Approvate – recita il quesito – il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104,105,106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Vediamo in dettaglio cosa cambierebbe.

Il nuovo art. 104 Cost.: due carriere e due CSM, con componenti “a sorteggio”.
Il nuovo art. 104 viene riformulato: la magistratura resta “ordine autonomo e indipendente”, ma è composta da magistrati appartenenti a due distinte carriere: giudicante e requirente, distinzione non più solo funzionale ma strutturale, con due organi di autogoverno, CSM giudicante e CSM requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Membri di diritto: nel CSM giudicante il Primo Presidente della Cassazione; nel CSM requirente il Procuratore generale della Cassazione. La novità di rilievo è la nomina degli altri componenti con il sistema del sorteggio: 2/3 estratti tra i magistrati della rispettiva carriera; 1/3 da un elenco di professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione.

Il nuovo art. 105 Cost.: l’Alta Corte disciplinare

Il nuovo art. 105 lascia le competenze “amministrative” (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni) al CSM, mentre affida la giurisdizione disciplinare per i magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) ad una nuova Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica (professori ordinari/avvocati con almeno 20 anni); 3 estratti a sorte da un elenco di pari requisiti compilato dal Parlamento; 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti tra chi ha almeno 20 anni e svolge/ha svolto funzioni di legittimità. E’ previsto il “doppio grado interno”: contro le decisioni di primo grado è ammessa impugnazione davanti alla stessa Alta Corte, in composizione diversa. La legge ordinaria dovrà definire illeciti, sanzioni, collegi, forme del procedimento e funzionamento. È uno snodo “strutturale”: esce dal CSM la disciplina e nasce un organo giurisdizionale ad hoc; cambia la grammatica dei controlli: non più “provvedimenti disciplinari” dell’autogoverno dei magistrati, ma giurisdizione disciplinare con un assetto costituzionalizzato (composizione, incompatibilità, impugnazione). Non un giudice speciale vietato dall’art. 102 Cost., ma un giudice costituzionale in senso materiale. La composizione mista dell’Alta Corte mira a garantire equilibrio.

Art. 102: costituzionalizzazione delle carriere

Il primo comma attuale stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari “istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Si aggiunge un inciso, ossia le norme sull’ordinamento giudiziario “disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”, “costituzionalizzando” le scelta di due carriere (non solo due funzioni).

Art. 106 Cost.: Nomine Consiglieri di Cassazione “per meriti insigni”

Il terzo comma attuale consente, su designazione del CSM, la chiamata all’ufficio di consiglieri di Cassazione (per meriti insigni) di professori ordinari e avvocati. Con la Riforma dopo “Consiglio superiore della magistratura” si inserisce “giudicante” e, accanto a professori e avvocati, si aggiungono anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni.
La designazione per queste chiamate in Cassazione è riferita al CSM giudicante (coerente con la sua competenza sulla carriera dei giudici). Si amplia la platea dei potenziali nominabili includendo anche magistrati della carriera requirente. L’inclusione dei magistrati requirenti tra i soggetti nominabili a consiglieri di Cassazione per meriti insigni introduce una tensione sistemica: se le carriere sono distinte, la nomina comporta un mutamento di status o rappresenta una eccezione interna? La questione incide sulla coerenza complessiva del modello.

Artt. 107 e 110: coordinamento e permanenza dell’art. 112

L’art. 107 attiene all’inamovibilità ed ai provvedimenti che incidono su sede/funzioni, ad opera del CSM, con garanzie o consenso. Con la riforma si sostituisce “decisione del Consiglio” con “decisione del rispettivo Consiglio”, ovvia conseguenza della duplicazione del CSM. Altrettanto avviane all’art. 110, ossia il nuovo inciso fa riferimento alle “competenze di ciascun Consiglio”. Non viene modificato l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale). Il pubblico ministero resta titolare di un obbligo costituzionale.
Scenari

In caso di rigetto referendario con la vittoria del “No” la riforma decadrà integralmente e resterà l’assetto vigente. Se la legge sarà confermata con la vittoria del “Sì”, entro un anno dovranno essere approvate le leggi di attuazione (disposizione transitorie, art. 8), lavoro normativo che verrebbe effettuato insieme con magistrati, avvocati e professori universitari. La riforma costituzionale, infatti, pur dettagliata, non è auto-applicativa su vari punti.

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