Legittimo impedimento

Che cosa ci chiede la scheda n. 4, di colore verde 
tribunale

Il codice di procedura penale prevede delle giustificazioni per l’imputato che per «assoluta impossibilità di comparire» non si presenta all’udienza. La valutazione della «assoluta impossibilità» (un legittimo impedimento) spetta al giudice, che può rinviare l’udienza se riconosce l’effettiva impossibilità a presenziare. Questa regola vale per tutti gli imputati. Un anno fa però fu approvata una legge (n. 51 del 2010) che definisce i profili specifici del legittimo impedimento con riguardo al presidente del Consiglio e ai ministri. In particolare, per il capo del governo, costituisce legittimo impedimento «l’esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti».

 

È vero che la Corte costituzionale ha specificato che la giustificazione non è automatica e che spetta al giudice valutare la legittimità dell’impedimento, ma a parere di chi ha promosso il referendum si tratta di una legge ingiusta, che crea cittadini di serie A e B, e in più è una legge ad personam, creata per le vicende giudiziarie dell’attuale presidente del Consiglio.

La formulazione del quesito è secca: «Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”».

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