Gentile redazione di Città Nuova,
vorrei rivolgere una domanda al vostro esperto di fisco, Massimiliano Casto. Nell’agosto del 2010 mi trovavo in villeggiatura in Calabria, presso un villaggio turistico, quando caddi da un muretto, sbattendo con la spalla e la testa a terra. Avevo un dolorosissimo dolore alla spalla e alla testa e mi portarono al pronto soccorso del locale ospedale. La diagnosi fu: lesione del muscolo sovraspinoso; distorsione del polso, contusione del braccio e della mano; commozione cerebrale. Quando mi dimisero, non mi fu detto che avrei dovuto pagare un ticket. Dopo più di 10 anni da quel pronto soccorso, il primo dicembre 2020, mi è stato notificato un avviso di pagamento con scadenza 15/12/2020 per ” recupero ticket art.2 D. LGS 124/98″. Le chiedo dunque: 1) non essendomi stato comunicato che avrei dovuto pagare un ticket, è lecito che mi arrivi questo avviso di pagamento? Davvero devo pagare, visto che sono passati più di 10 anni da quel pronto soccorso? Infine, cosa posso fare per far presente che è andato in prescrizione e non pagare?
Grazie di tutto, Lettera firmata
Gentile Signora,
per prima cosa voglio confermarle che il ticket per qualsiasi tipo di prestazione in ambito sanitario si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento era effettivamente dovuto. C’è però da stare molto attenti e cercare di ricordare se in questi dieci anni sia arrivata qualche altra lettera di sollecito o una cartella esattoriale o un avviso/intimazione di pagamento con la relativa notifica. Infatti una tale lettera avrebbe interrotto i termini di prescrizione dei 10 anni, e quindi i termini sarebbero ricominciati a decorrere dalla data di ricezione di tale raccomandata.
Se lei è certa che in questi dice anni non ha mai ricevuto nessuna notifica allora è possibile anzi è necessario impugnare l’avviso di pagamento che ha ricevuto il 1 dicembre e chiedere l’annullamento totale con una istanza in autotutela. Se non chiede l’annullamento in autotutela (che va fatta con una semplice domanda inviata tramite raccomandata AR) l’altro sistema (ma più oneroso) per chiedere l’annullamento dell’avviso è rivolgersi alla competente la Commissione Tributaria.
Infatti secondo la legislazione vigente le richieste di pagamento di ticket si estinguono per prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c., secondo le disposizioni ivi contenute nonché di quelle previste da varie leggi speciali. L’art. 8, c. 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) pone il divieto di stabilire (o prorogare) termini di prescrizione oltre il limite ordinario previsto dal codice civile: “Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile”. Come le anticipavo la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.). Quindi in definitiva il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni.
Le indico di seguito il testo che può inviare con raccomandata AR all’ufficio intestatario dell’avviso (Agenzia Entrate o Servizio Sanitario della Regione). Buona giornata.
All’Ufficio………..
RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
La sottoscritta___________________________ nata a____________________________________ il ___________________ residente a ______________________________________________________ via/piazza___________________________________________ tel._____________________________ email _____________________________ codice fiscale _______________________________________ con la presente
Chiede
di riesaminare e di procedere all’annullamento totale dell’avviso di pagamento con n.________________ / prot. __________________________________ del ____________________________________ notificato il ___________________________________________________________________________ relativo al ticket di euro________________dell’anno ____________________ che risulta illegittimo perché ampiamento prescritto così come previsto dalla legislazione in vigore e che stabiliscono che tutte le richieste di pagamento di ticket si estinguono per prescrizione in 10 anni ai sensi degli artt. 2934 e ss. c.c., secondo le disposizioni ivi contenute nonché di quelle previste da varie leggi speciali. L’art. 8, c. 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria
Allegati: Copia avviso di pagamento e copia documento di riconoscimento.
Luogo e data ___________________ Firma (leggibile) _____________________