Ho 68 anni, e sono in pensione da un paio di anni. Insieme con mia moglie, 64enne, che è stata sempre casalinga e percepisce la relativa pensione, avremmo pensato di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra modesta abitazione, che con il tempo si sono resi veramente urgenti. Ma avremmo bisogno di un finanziamento bancario e, allo stato, con le nostre pensioni non saremmo in grado di rimborsarlo. Abbiamo saputo, però, che esiste una formula che ci permette di ottenerlo senza rimborsarlo da subito: il rimborso cioè sarebbe effettuato dai nostri figli (che, interpellati, si sono dichiarati disposti a farlo per aiutarci) dopo la nostra morte. È vero? Alberto C. – Padova

La risposta è affermativa, gentile Alberto. La possibilità esiste ed è stata introdotta di recente (con legge n.44/2015). Le banche possono concedere infatti a persone fisiche, almeno sessantenni, finanziamenti a medio e lungo termine (e cioè che abbiano una durata di almeno 18 mesi e un giorno), garantiti da ipoteca su immobili residenziali, il cui rimborso integrale in unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato.
Ovviamente se il finanziamento è cointestato ad entrambi i coniugi, l’obbligo di rimborso (che graverà a carico degli eredi) scatta al momento della morte del soggetto finanziato che è sopravvissuto all’altro. Attenzione, perché la Banca finanziatrice potrebbe richiedere l’immediato rimborso (senza attendere l’evento morte dei soggetti finanziati) qualora gli immobili offerti in ipoteca (e quindi in garanzia) siano trasferiti, anche solo in parte, a terzi acquirenti o magari tali immobili vengano gravati da diritti costituti a favore di altri soggetti o risulti che si sia verificata una significativa riduzione del loro valore.
Inoltre se non si provvede al rimborso integrale della somma finanziata entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi sopra detti (decesso dei soggetti finanziati, trasferimento a terzi degli immobili garantiti, loro significativa riduzione di valore ecc.), la Banca potrebbe vendere gli immobili dati in garanzia (ad un valore stabilito da un perito) e utilizzare le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. In alternativa, in caso di mancata vendita nei successivi dodici mesi, la vendita può essere effettuata dall’erede stesso. Resta inteso che le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riversate al soggetto finanziato o ai suoi eredi. In ogni caso quanto ricavato dalla vendita estingue tutto il debito residuo anche se, per ipotesi, questo risulti di importo superiore al prezzo ricavato dalla vendita.
Da notare però che qualche Banca, nel pubblicizzare questa forma di finanziamento, ha precisato che lo concederà solo se vengano versate da subito dai soggetti finanziati almeno delle rate di interessi e spese (consentendo che solo il capitale finanziato venga rimborsato al verificarsi degli eventi sopra detti), e ha stabilito un’età minima e massima tra 65 e 85 anni. Il che (si intuisce bene) finisce con il rendere effettivamente l’operazione meno appetibile per i possibili soggetti finanziati.