Coronavirus: sospesi i termini per denunzie di successione. I chiarimenti del MEF

La presentazione di una denunzia di successione per una persona estinta risulta sospesa tra il giorno 8 marzo e il giorno 31 maggio 2020. Non resta invece sospeso il termine massimo di un anno con il quale si deve confrontare chi intenda evitare la decadenza dalle agevolazioni da lui fruite nell'acquisto della "prima casa"

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene in alcune FAQ pubblicate sul suo sito a dare un po’ di serenità a chi, in questi fragenti così difficili, debba imbattersi anche con la presentazione di una denunzia di successione per una persona estinta. Il termine di legge per questo adempimento è, come noto, quello di 12 mesi dall’apertura della successione e cioè dalla data dell’evento del decesso. Se non si rispetta questo termine, possono poi applicarsi al contribuente sanzioni e interessi di mora. Ebbene, il Ministero ha chiarito che, a causa delle vicende legate al coronavirus e grazie a una disposizione (art. 62) contenuto nel decreto Cura Italia (n.18/2020) che prevede una sospensione degli adempimenti tributari, senza però specificare quali, si può ritenere che si verifichi una sospensione del termine di presentazione scadente tra il giorno 8 marzo e il giorno 31 maggio 2020 e che il relativo adempimento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020.

Invece per ora non resta sospeso il termine massimo di un anno con il quale si deve confrontare chi intenda evitare la decadenza dalle agevolazioni da lui fruite nell’acquisto della “prima casa”, qualora l’abbia alienata prima di un quiquennio. In tal caso infatti è necessario riacquistare altra immobile da adibire a propria abitazione principale entro il menzionato termine massimo decorrente dalla data dalla vendita.

Analogamente è di un anno il termine massimo per evitare la decadenza qualora, pur possedendo altro immobile, sia stata acquistata altra abitazione con l’impegno a trasferire la titolarità del primo. In entrambi tali ipotesi il Ministero ha precisato che − allo stato attuale − non è prevista alcuna sospensione del termine annuale , e ciò perché «la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario». Il che, se è vero come concetto astratto, deve poi fare i conti con la difficoltà oggettiva, nei tempi che stiamo vivendo, di perfezionare la stipula di atti di trasferimento/acquisto di natura immobiliare, vuoi per le note restrizioni alla libertà di spostamento dei cittadini, vuoi per la chiusura di molti uffici pubblici (anche per effettuare operazioni di sanificazione o altro), che, intuitivamente, non consente di acquisire elementi documenti e informazioni di attualità necessari né di provvedere, con certezza e affidabilità, alle conseguenti ineludibili procedure pubblicitarie degli atti a stipularsi. Assicura però il Ministero che «è allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione».

Insomma, c’è la promessa di poter sperare in meglio : a patto che lo si possa fare al più presto possibile, pena la maturazione delle temute scadenze.

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