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Afghanistan: le donne secondo il nuovo “Regolamento di Procedura Penale”

di Gaia Bonafiglia

- Fonte: Città Nuova

In Afghanistan spezzare un osso alla moglie costa 15 giorni di carcere, 5 mesi per far combattere gli animali

Una donna afghana cammina su una strada a Kandahar, Afghanistan. Credit: ANSA/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN.

Dal ritorno dei talebani al potere, nell’agosto 2021, i diritti delle donne in Afghanistan sono stati progressivamente smantellati. Negli anni successivi sono stati negati alle donne l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria, il diritto al lavoro nella maggior parte dei settori pubblici e privati, la libertà di movimento senza un accompagnatore maschile e la possibilità di partecipare alla vita pubblica. Queste restrizioni, inizialmente introdotte tramite decreti e direttive amministrative, hanno creato un sistema di esclusione sempre più rigido, culminato nel nuovo regolamento entrato in vigore il 7 gennaio 2026.

Come evidenziato dal Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS), centro di ricerca della Georgetown University specializzato nello studio dei diritti delle donne e della sicurezza umana, il regolamento non rappresenta una rottura improvvisa, ma la formalizzazione giuridica di una discriminazione già praticata negli anni precedenti. Ciò che prima veniva imposto attraverso ordini e divieti informali viene ora trasformato in legge scritta.

L’aspetto che più colpisce, e che genera un senso di profonda indignazione, emerge dal confronto diretto tra le pene previste da diversi articoli del testo. L’articolo 32 stabilisce che se un uomo provoca gravi lesioni fisiche alla moglie, comprese fratture ossee, è punibile con una pena fino a 15 giorni di reclusione. La violenza domestica viene dunque riconosciuta come reato, ma trattata come un’infrazione minore, con una sanzione estremamente limitata.

L’articolo 70 invece stabilisce che chi organizza o favorisce combattimenti tra animali può essere condannato fino a 5 mesi di carcere. Il testo del regolamento stabilisce quindi, senza ambiguità, una scala di gravità in cui la violenza contro una donna è punita meno severamente della violenza sugli animali. Non si tratta di un’interpretazione esterna, ma di un dato che emerge direttamente dalla lettura degli articoli.

Questa impostazione riflette l’intero impianto normativo del regolamento. L’articolo 15 introduce infatti una distinzione giuridica tra persone libere e persone schiave, riconoscendo uno status differenziato all’interno della popolazione. Tale distinzione incide sulla valutazione dei diritti e delle pene e mina il principio di uguaglianza davanti alla legge. Secondo il GIWPS, la presenza di una simile classificazione in un testo normativo contemporaneo rappresenta un elemento di eccezionale gravità.

Nel quadro complessivo, la condizione delle donne risulta ulteriormente svalutata. Dopo anni di esclusione dall’istruzione, dal lavoro e dallo spazio pubblico — come documentato da UNAMA e UNESCO —, il nuovo regolamento consolida questa marginalizzazione, attribuendo una protezione giuridica debole all’integrità fisica femminile. Il confronto tra l’articolo 32 e l’articolo 70 diventa così emblematico di un sistema legale che ridimensiona il valore del corpo e della vita delle donne.

Dal punto di vista del diritto internazionale, queste disposizioni contrastano apertamente con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW). In particolare, il divieto di schiavitù, richiamato dall’articolo 15, è una norma di ius cogens, dalla quale nessuno Stato può derogare.

L’inquietudine profonda che accompagna la lettura di questo regolamento nasce dal confronto diretto tra ciò che alle donne è stato progressivamente negato negli anni e ciò che oggi viene definitivamente sancito per legge. Ne emerge un sistema normativo che non si limita a discriminare, ma che istituzionalizza la disuguaglianza, delineando una realtà che numerosi osservatori internazionali definiscono come una forma di apartheid di genere.

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