Mi soffermo in particolare sull’art.8 e sull’art 10 in quanto l’art.9 prevede solo alcune modifiche sui termini utilizzati nell’art.105 quater del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 nonché in riferimento ai centri (regionali) contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o all’identità di genere.
L’art.8 del Ddl Zan introduce una modifica al decreto legislativo 9 luglio 2003 n 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, attribuendo all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) il compito di elaborare una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto di dette specifiche discriminazioni, in aggiunta a quelle fondate sulla razza o l’origine etnica.
L’Unar è stato istituito dallo Stato italiano a seguito del recepimento (con decreto n 215 legislativo del 9 luglio 2003, appunto) della direttiva 29 giugno 2000 n 2000/43/CE che richiedeva ai singoli Stati membri l’istituzione di uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica.
Gli indirizzi dell’attività istituzionale di competenza dell’Unar sono determinati dal ministro per le Pari opportunità e il medesimo ministro provvede alla nomina del direttore generale dell’Ufficio in questione.
Visti i poteri (istituzionali ma anche politici o, comunque, di indirizzo politico di Governo) del ministro per le Pari opportunità, qualche perplessità è legittima, a fronte dell’autonomia di giudizio e dell’imparzialità che dovrebbero caratterizzare le azioni intraprese dall’Unar.
Peraltro, a livello istituzionale, in Italia già esistono il Comitato Nazionale di parità nonché il Consigliere di parità: si corre il rischio di istituire molteplici uffici ed organismi deputati (non si comprende, effettivamente, a quale titolo) a contrastare tutti i possibili tipi di discriminazione negli svariati ambiti di applicazione (scuola, lavoro, relazioni pubbliche e private) senza alcun tipo di coordinamento, vanificando competenze istituzionali e risorse finanziarie pubbliche.
Nello specifico, l’art.8 Ddl Zan prevede che l’Unar elabori, «con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere», tutto ciò attraverso un tavolo permanente di confronto e di consultazione tra le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria, le associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
In linea di progetto, sulla carta, tale “strategia nazionale” ha certamente un senso: bisogna poi calarsi nella realtà quotidiana per verificare quelli che potrebbero essere gli effettivi risvolti di questa (delicatissima) attività istituzionale contro le condotte discriminatorie, soprattutto in riferimento alla specifica attività di prevenzione e di contrasto dell’insorgere di fenomeni di violenza e di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
L’art.10 del Ddl Zan, per concludere, introduce lo svolgimento (da parte dell’Istituto nazionale di statistica, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, cd OSCAD) di una rilevazione statistica (con cadenza almeno triennale) atta a verificare l’applicazione della legge ( eventualmente approvata) Zan nonché l’effettiva progettazione e realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o del monitoraggio delle politiche di prevenzione.
L’ultima parte dell’art.10 Ddl Zan prevede che detta rilevazione statistica «deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio», secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istat a partire dal 2011.
In sintesi, lo scopo ultimo dell’Unar è quello di garantire l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone ( tutte), ciò indipendentemente dalla loro origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità, anche attraverso l’assistenza legale (nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi) alle persone che di ritengono lese da comportamenti discriminatori.
Già a partire dal 2007, l’Unar ha promosso la costituzione di Centri Regionali Antidiscriminazioni che, in sostanza, dovrebbero rappresentare una sorta di presidio atto a rilevare e prendere in carico i fenomeni di discriminazione, oltre che a diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità; una rete di centri regionali deputati ad assumere un ruolo di coordinamento rispetto alle sedi provinciali o comunali eventualmente presenti sul territorio.
Se il fine ultimo è quello di garantire l’effettiva tutela della parità di trattamento fra le persone (tutte), ben vengano questi Centri Regionali Antidiscriminazioni, ciò a prescindere dalla tipologia delle condotte discriminatorie; non si devono creare “corsie preferenziali “ (con relativi finanziamenti diversificati) tra una condotta discriminatoria e l’altra.
Ciò detto, permangono le personali perplessità sul contenuto di tutto l’impianto normativo del Ddl Zan, così come già espresse nei precedenti approfondimenti; non basterà l’Unar per far fronte alle diverse criticità ed alle incongruenze (oltre che alle questioni di legittimità costituzionale) di questo disegno di legge, così come non saranno sufficienti né la strategia nazionale sopra descritta, né la rilevazione statistica triennale dell’Istat.