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Detrazioni fiscali e proprietà

di Adriano Pischetola

Sto acquistando un nuovo appartamento da un’impresa edile, che gode della detrazione prevista dalla legge in materia di ristrutturazioni edilizie, avendo provveduto alla riqualificazione di un’area urbana. La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è del luglio 2016 e il rogito è previsto entro settembre 2018; al momento ho già versato due rate del prezzo dovuto.

La detrazione che andrò ad effettuare con la dichiarazione dei redditi 2018, da presentare nel 2019, potrà operare per intero con riferimento ai redditi da me prodotti, anche se la proprietà dell’immobile da acquistare (così come il conto corrente bancario utilizzato per il pagamento) risulteranno cointestati a me e mia moglie?

Potrò godere del bonus mobili? In caso affermativo, in quale anno dovrò effettuare l’acquisto, nel 2017 o nel 2018? Anche questo bonus potrà essere utilizzato per intero solo da me (risultando mia moglie titolare di un reddito ai fini IRPEF esiguo)?

 

 

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Per godere della detrazione bisogna risultare proprietari o nudi proprietari, o titolari di un diritto reale di godimento, inquilini o comodatari, ecc.

Inoltre si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è stata prorogata dall’ultima legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel corrente anno 2017, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016. Con molta probabilità anche nella legge di bilancio per il 2018, la medesima misura fiscale sarà prorogata per l’anno prossimo.

La detrazione però è utilizzabile da chi effettivamente sostiene la spesa e nella misura in cui la spesa è sostenuta, e solo con riferimento ai redditi dal soggetto stesso prodotti; pertanto se l’acquisto è effettuato da entrambi i coniugi (ad esempio in quote paritarie), la detrazione sarà effettuabile nelle stesse quote in cui è seguito l’acquisto, senza che il contribuente possa imputarla discrezionalmente a quello tra i coniugi che risulti aver prodotto un reddito più rilevante ai fini IRPEF.

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