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In profondità > Opinioni e dibattiti

Le sfide del diritto internazionale

di Matteo Gianni

- Fonte: Città Nuova

Alla luce dei conflitti attuali, vengono illustrati i limiti e il funzionamento del diritto internazionale, con riferimento alle sue principali istituzioni e fonti. Si analizza inoltre il delicato equilibrio tra sovranità degli Stati e tutela dei diritti umani, mettendone in evidenza complessità e contraddizioni

Elicottero militare israeliano lancia un missile verso obiettivi in Libano, visto dall’Alta Galilea al confine, 18 marzo 2026. L’esercito israeliano ha dichiarato di colpire infrastrutture e membri di Hezbollah. Credit: ANSA/EPA/ATEF SAFADI

Come fatto in precedenza per le ipotesi di riforma dell’ONU, intendo trattare in modo pragmatico anche le sfide che si trova davanti il tanto citato “diritto internazionale”. Su questi temi, infatti, la vera sfida è aggiornare gli obiettivi parziali raggiunti al termine della seconda guerra mondiale; e anziché limitarsi a condannarne le violazioni o a lamentarsi per la inconsistenza dell’ONU sui conflitti in corso, credo sia necessario comprendere e analizzare i limiti di quanto fatto decenni fa e costruire il consenso necessario ad una profonda revisione di questi organi e strumenti, peraltro in continua evoluzione.

Non un atteggiamento acritico e fideistico, ma direi un approccio riformista che non vuol perdere il valore fondante – siamo un’unica famiglia umana -, ma desidera liberarlo dalle ideologie ed adattarlo alla mutata situazione internazionale. Intanto va detto che non esiste un codice del “diritto internazionale” universalmente riconosciuto, come avviene per i codici nazionali. L’ONU ha due organi giudiziari con funzioni diverse: la Corte Internazionale di Giustizia, che in pratica giudica gli Stati ma non commina sanzioni alle persone, e la Corte Penale Internazionale, che giudica le persone.

Ad esempio presso la Corte Internazionale di Giustizia è in corso una causa intentata dall’Ucraina per la invasione da parte della Russia. Sono state emesse misure provvisorie nel marzo 2022 ordinando alla Russia di sospendere le operazioni militari. La Russia ha fatto orecchie da mercante ed ha presentato delle controaccuse, che la Corte a dicembre 2025 (!) ha considerato in parte ammissibili. Quindi il calendario processuale attuale è questo: l’Ucraina deve presentare la propria risposta alle contro-domande russe entro dicembre 2026 mentre la Russia potrà replicare entro dicembre 2027. Lascio al lettore giudicare l’incidenza di queste future decisioni su un eventuale accordo tra le parti in conflitto.

Tornando alle fonti del diritto internazionale, proprio l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia fornisce una classificazione delle fonti, che sono di fatto “accordi tra Stati”: i trattati internazionali (Carta delle Nazioni Unite, Convenzione di Ginevra, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,….); la consuetudine internazionale cioè prassi ripetute o opinio juris cioè si ritiene il comportamento giuridicamente obbligatorio (es. l’immunità degli Stati, il diritto dei mari, il divieto di genocidio), i principi generali del diritto, le sentenze delle Corti.

Un tema chiave per l’evoluzione del diritto internazionale è sicuramente il bilanciamento tra due principi importantissimi: la sovranità degli Stati e la protezione dei diritti umani. Ad esempio, davanti a un popolo oppresso con violazione dei diritti umani fondamentali è consentito intervenire per aiutarlo?  Di regola no, la Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza contro un altro Stato salvo due eccezioni: se autorizzata dal Consiglio di Sicurezza per motivi umanitari o per legittima difesa.

Ad esempio l’intervento militare in Libia del 2011 fu formalmente autorizzato dall’ONU, anche se limitatamente alla protezione dei civili e non per un cambio di regime. Questo aprì le porte ad un intervento NATO che sicuramente superò i confini del mandato ONU. Il governo guidato da Silvio Berlusconi con ministro degli Esteri Frattini partecipò alle operazioni e concesse l’uso delle basi militari.

Invece nel 1999 l’ONU non autorizzò l’intervento a protezione dei civili in Kosovo, perché si era preannunciato il veto di Russia e Cina, ma la NATO intervenne ugualmente bombardando la Serbia. Il governo italiano, all’epoca con maggioranza dell’Ulivo e guidato da Massimo D’Alema con Lamberto Dini ministro degli Esteri, partecipò all’operazione NATO e mise a disposizione le basi militari.

Ne nacque anche un dibattito fra giuristi, dove alcuni definirono l’ìntervento illegal but legitimate, cioè illegale secondo la carta ONU ma moralmente giustificato. Non è mia intenzione applicare questo paradigma all’intervento di Stati Uniti e Israele in Iran, che certamente non è mosso da motivi umanitari verso la popolazione iraniana ma prevalentemente da interessi geopolitici ed economici. Mi interessa però evidenziare che anche i temi del diritto internazionale sono complessi, articolati e in evoluzione.

Anche il concetto di “legittima difesa” è oggetto di discussione soprattutto nell’aspetto di “difesa preventiva”. Se uno Stato mi vuole distruggere e si sta attrezzando per farlo, è legittimo intervenire per prevenire l’attacco? Alcuni giuristi non accettano questa interpretazione, altri accettano una forma molto ristretta di difesa preventiva (detta anche anticipatory self-defense), secondo cui la minaccia deve essere: immediata, schiacciante, senza alternative e senza tempo per deliberare. Anche qui c’è un dibattito che va avanti da 20 anni e si è complicato molto perché con terrorismo internazionale, cyber-attacchi e armi nucleari, non sempre è uno Stato che attacca, ma magari un gruppo terroristico, ed anche il concetto di “attacco imminente” è diventato più difficile da definire.

Quindi i temi sono complessi, trovo che semplificarli con uno slogan non faccia bene alla chiarezza e ad un dibattito minimamente approfondito. Sicuramente c’è tanto da lavorare per chi non vuol perdere il multilateralismo, ma nello stesso tempo ne vuole analizzare con rigore i limiti proponendo strade innovative che avvicinino, con la gradualità della politica, alla fraternità universale.

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