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Italia > Società

Nuovi obblighi per le associazioni

di Antonio Ognibeni

- Fonte: Città Nuova

Gli organismi del terzo settore e le comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate.

Il fenomeno dell’associazionismo in Italia ha avuto uno sviluppo notevolissimo, soprattutto negli ultimi decenni.

La associazioni fanno parte del Terzo settore detto anche settore no-profit, o senza scopo di lucro. Gli organismi del Terzo Settore sono circa 230 mila.

A causa di questo grande proliferare l’Agenzia delle entrate, cioè il fisco, ha pensato di vederci chiaro poiché le associazioni godono di notevoli vantaggi. Pertanto ha posto l’obbligo di una comunicazione da fare all’Agenzia delle entrate entro il 15 dicembre 2009 su apposito modulo e solo in via telematica. Le nuove associazioni hanno 60 giorni di tempo dalla loro costituzione.

La fonte normativa è l’art. 30 del decreto legge 29/11/08 n. 185 convertito in legge 28/1/09 n. 2 che ha stabilito l’obbligo del modello Enti Associativi o Mod. EAS.

Lo si trova sul sito www.agenziaentrate.it con le istruzioni. Ulteriori precisazioni sono contenute nei provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate del 2/9/09 e del 29/10/09 e nella Circolare n, 45/E del 29/10/09, tutti sul sito stesso.

Sono obbligate tutte le associazioni di qualsiasi tipo e di qualunque dimensione, comprese le associazioni riconosciute, mentre risultano escluse oltre le fondazioni, le onlus, le ong riconosciute dal ministero degli esteri, le cooperative sociali, gli organismi di volontariato che non svolgono attività commerciali, se non quelle marginali, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale, le Pro-loco.

Alcune associazioni, ad esempio le associazioni religiose, di ricerca scientifica e altre hanno modalità di compilazione semplificate. In caso di variazione dei dati, il modello dovrà essere inviato entro il 31/3 dell’anno successivo alla variazione.

Le associazioni che non inviano la comunicazione compilata entro il 15/12/09 perdono la qualifica di ente non commerciale e quindi di tutte le agevolazioni fiscali relative, come, tra l’altro, la non tassabilità delle quote degli associati e delle offerte e dei contributi privati e pubblici.

 

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