Le ganasce fiscali e le novità del 2016

Quando scatta il blocco dell’automobile del contribuente debitore di somme verso l’erario. Il preavviso di fermo amministrativo e la rateizzazione del pagamento
Ganasce

Negli ultimi anni il Fisco e i suoi organi di riscossione, al fine di fare cassa hanno quasi tormentato gli italiani con degli strumenti che minano, ancora oggi, la serenità delle famiglie perché riguardano le auto e le case. Infatti uno dei provvedimenti esecutivi più frequentemente adottati da Equitalia è quello del fermo amministrativo dell’automobile, meglio conosciuto come “ganasce fiscali”.

 

Basti pensare che nel 2015 sono stati inviati circa un milione di preavvisi di fermo amministrativo, ma le iscrizioni di fermo vere e proprie sono state poco più di 266 mila. Equitalia, dopo 60 giorni dalla notifica di una cartella, se il cittadino non provvede al pagamento, non ottiene una rateizzazione o non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme dovute.

 

Ricordiamo che per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una specifica comunicazione contenente il dettaglio del debito. Vediamo quindi come funziona e soprattutto come comportarsi.

 

Cosa è

Il fermo amministrativo è una misura posta da Equitalia (la principale agenzia di riscossione dei debiti in Italia) per il blocco dell’automobile del contribuente debitore di somme verso l’erario il quale, pur avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale, non abbia provveduto per tempo al pagamento. La cartella deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica, tuttavia non per questo, alla scadenza di tale termine, scatta in automatico il fermo.

 

Equitalia, infatti, potrebbe preferire altre misure di coercizione (per esempio, procedendo al pignoramento del conto corrente) oppure attendere svariati mesi prima di attuare il blocco dell’auto. In ogni caso, qualora dovesse decorrere un anno di tempo dalla notifica della cartella, Equitalia non è tenuta a notificare (così come invece avviene prima dell’esecuzione forzata) l’intimazione di pagamento. Prima della notifica del fermo auto il contribuente deve comunque ricevere il preavviso di fermo e solo dopo può avvenire l’iscrizione del fermo presso il PRA

 

Il preavviso di fermo amministrativo

Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

 

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

 

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

 

Quando si incorre nel fermo amministrativo auto

I fermi amministrativi vengono imposti solo per debiti che superano un importo di 800 euro. Vi sono poi tre specifici casi:

–          debiti tra 800 e 2.000 euro: fermo amministrativo su un solo veicolo;

–          debiti tra i 2.000 e 10.000 euro: fermo su massimo 10 veicoli;

–          debiti oltre i 10.000 euro: può essere sottoposto a fermo l’intero parco veicoli del debitore.

Per debiti sotto i 1000 euro devono essere inviati due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dalla comunicazione di preavviso.

 

Su quali veicoli

Oggetto del blocco sono tutti i veicoli a motore intestati al debitore: automobili, moto, scooter, macchine agricole, pullman, ecc. Il fermo comporta il divieto di circolazione su strada, l’impossibilità di radiare il veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di demolirlo o esportarlo all’estero. Il veicolo potrà essere venduto, ma i divieti rimarranno in vigore anche per il nuovo proprietario fino a quando il debito non verrà ripagato.

 

Cancellazione del fermo amministrativo

Una volta pagato il debito, bisogna farsi rilasciare dall’Agente di riscossione la certificazione del pagamento e recarsi al PRA. Qui andranno forniti i dati del veicolo, l’importo del credito ed il Certificato di proprietà del veicolo oggetto di provvedimento cautelare ed esecutivo per il quale si richiede la cancellazione del fermo amministrativo. Il costo della procedura è pari a 32 euro, imposta di bollo. Invece del Certificato di proprietà del veicolo si può usare il modulo NP-3, ma in questo caso andranno pagati 48 euro.

 

Se si rateizza il pagamento la cartella

In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’Agente della riscossione rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.

 

Come verificare se c’è un fermo amministrativo sull’auto

Per verificare se c’è un fermo amministrativo sull’auto si può fare richiesta all’ACI per una visura di una targa. Il costo della pratica è di 6 euro, e può essere richiesta online o presso sedi ACI o agenzie di pratiche auto. È opportuno sapere che se state per comperare un’auto di seconda mano, prima dell’acquisto assicuratevi attraverso la visura della targa che non sia sottoposta a fermo. Invece per il bollo, fino a quando il veicolo è sottoposto a fermo, non sarà possibile pagarlo, conviene pertanto dichiarare la perdita del possesso del veicolo, seguendo le regole regionali per la riscossione del bollo auto.

 

Come fare per evitare di subire il fermo della propria auto

Tutti coloro che hanno ricevuto un preavviso di fermo amministrativo (oppure anche un semplice sollecito di pagamento) da Equitalia, devono, per prima cosa, analizzare nel dettaglio le cartelle di pagamento e tutte le singole voci addebitate per verificare se le somme richieste sono effettivamente dovute. Una volta effettuata la verifica dei vari addebiti ed individuate eventuali contestazioni da sollevare (es. precedenti provvedimenti di sgravio e/o sentenze di annullamento, multe e/o tributi già pagati, somme prescritte, ecc.), in base alla c.d. Legge di Stabilità è possibile richiedere ad Equitalia la sospensione del fermo amministrativo e, comunque, di tutte le procedure esecutive, oltre che lo sgravio delle cartelle che non sono da pagare. Naturalmente, le contestazioni e le relative richieste di annullamento e sgravio devono essere adeguatamente motivate, allegando tutta la documentazione utile a supporto.

 

Le novità del 2016

Da quest’anno ci sono delle buone notizie riguardo le procedure di fermo. Quella più importante riguarda appunto lo stop al fermo amministrativo dell’auto se il contribuente paga a rate le cartelle di Equitalia. Infatti a prescindere dal momento in cui la dilazione sia stata richiesta (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.159/2015), una volta concessa e pagata la prima rata, tutti i debitori potranno neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo, chiedendo a Equitalia di prestare il proprio assenso all’annotazione della sospensione al Pra (Pubblico Registro Automobilistico), che consentirà di circolare liberamente con il mezzo fermato.

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