Quando un contribuente non versa alla scadenza le somme dovute dall’Agenzia delle Entrate, all’Inps, al Comune, etc., questo ente creditore si attiva per l’emissione di una cartella di pagamento (c.d.: iscrizione a ruolo) con l’aggravio di sanzioni e di interessi. Con l’iscrizione a ruolo, l’ente creditore incarica l’Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme dovute, attraverso l’invio al contribuente della suddetta cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento. Se questa cartella di pagamento non viene ancora saldata dal debitore, l’agente per la riscossione mette in campo delle procedure che hanno la funzione di garantire la tutela del credito affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Queste procedure dette “cautelari” si dividono in due tipologie: il fermo amministrativo del veicolo e l’ipoteca sugli immobili. Sia nel caso del fermo sia per l’ipoteca, il debitore riceve una comunicazione preventiva che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola. Scaduti 30 giorni, Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a iscrivere la procedura cautelare. Resta sempre la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito. Vediamo nel dettaglio.
Il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore. Prima che la procedura venga attivata, il debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può disporre il fermo amministrativo dell’auto se il debito raggiunge determinati importi minimi e massimi:
- Importo minimo 800 euro e massimo 2.000 euro – può disporre il fermo solo su un’autovettura;
- Importo minimo 2.000 euro e massimo 10.000 euro – può disporre il fermo fino a 10 autovetture;
- Superati i 10.000 euro – può disporre il fermo su tutte le tue autovetture.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, sempre entro 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata. L’Agente della Riscossione provvede telematicamente e senza che il debitore presenti alcuna istanza alla cancellazione del fermo nel caso di pagamento integrale del debito oggetto della procedura. Inoltre, se le cartelle/avvisi per le quali è stato iscritto il fermo sono oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, è prevista la sospensione del fermo al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.
L’ipoteca sugli immobili
L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore. L’ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede e previa comunicazione scritta. Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.
La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.