La riforma costituzionale: cosa prevede, cosa cambia/1

Città Nuova continua ad ospitare opinioni e valutazioni sia a favore che contro la legge di riforma costituzionale, che in autunno sarà sottoposta a referendum popolare. Questa volta offriamo al pubblico dei nostri lettori una informazione sui contenuti della legge
Parlamento

Dall’approvazione del Parlamento al Referendum

 

Il disegno di legge costituzionale su iniziativa del governo (cd Ddl Boschi), inerente la riforma del bicameralismo e del titolo V della Costituzione, è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016.

 

Trattandosi di legge costituzionale, non approvata con i due terzi dei membri delle due Camere, si è reso necessario ricorrere, entro i tre mesi successivi alla pubblicazione in G.U., alla raccolta delle firme necessarie (almeno 500mila elettori) per richiedere l’indizione di un referendum popolare confermativo, che si svolgerà in data ancora da definire.

 

L’oggetto

La legge reca il titolo «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione». La riforma apporta modifiche (sostituzioni, abrogazioni, aggiunte) a 36 articoli della parte II della Costituzione.

 

Le principali novità in sintesi. Il nuovo Senato è drasticamente ridotto nella composizione, rappresenterà le istituzioni territoriali e avrà compiti diversi dalla Camera dei deputati. Scompare la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Viene abolito il Cnel e arrivano i referendum propositivi. Ma veniamo ai dettagli.

 

Fine del bicameralismo perfetto

 

Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica (che assume il nome di Senato delle Regioni), ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Alla Camera, che rappresenta la nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (cfr. nuovo art.55 Costituzione).

 

Senato delle Regioni

 

Il nuovo Senato sarà composto da 100 senatori (invece dei 315 attuali), che non saranno eletti direttamente dai cittadini. Infatti 95 di loro saranno scelti dai consigli regionali che nomineranno con metodo proporzionale 74 consiglieri regionali (minimo 2 per regione in proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai partiti) e 21 sindaci (1 per regione, escluso il Trentino Alto Adige che ne nominerà 2).

 

I membri del nuovo Senato saranno scelti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi», secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che sarà varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale (ovvero prima del 16 ottobre 2016). Le Regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale (cfr. nuovo art.57).

 

A questi 95 senatori si aggiungeranno (potranno aggiungersi) cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che non saranno più in carica “a vita”, ma saranno legati al mandato del capo dello Stato e non potranno essere rinominati (cfr. nuovo art.59). Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica. I sei senatori a vita che ci sono attualmente (Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Monti, Carlo Rubbia, Renzo Piano, Elena Cattaneo), resteranno in carica, ma non verranno sostituiti (cfr. n.7 delle Disposizioni transitorie).

 

Durata del mandato, indennità, immunità

 

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti (art.57). I nuovi senatori non riceveranno ulteriore indennità oltre quella loro spettante in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. Resta l'indennità per i senatori a vita (art.69). L'indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione (art.122).

 

Rimane garantito anche ai senatori l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato (art.67). Tra gli effetti collaterali della riforma del Senato c’è quello di concedere il privilegio dell’immunità parlamentare di cui godono i deputati anche ai nuovi senatori (art.68).

 

Funzione legislativa e competenze del nuovo Senato

 

La riforma si propone di superare il bicameralismo perfetto che caratterizza l’attuale assetto istituzionale italiano, ridisegnando le competenze delle due Camere. Attualmente tutte le leggi, sia ordinarie sia costituzionali, devono essere approvate da entrambe le Camere. Anche la fiducia al governo deve essere concessa sia dai deputati che dai senatori. Con la riforma, invece, la Camera dei deputati diventa l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e l’unica Assemblea che dovrà approvare le leggi ordinarie e di bilancio ed accordare la fiducia al governo.

 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere unicamente per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, per il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l'Unione europea e per le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera.

 

Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciare solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti (art.70).

 

Promulgazione delle leggi

 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi elettorali possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata (art.73).

 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77 (decretazione d’urgenza), il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata (art.74).

 

La seconda parte dell'articolo è stata pubblicata qui

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