La fatica del Modello Unico

Per chi non ha potuto fare il Mod. 730 ed ha redditi da dichiarare deve fare il Mod. Unico Persone fisiche. Non sono obbligati alla presentazione coloro che hanno avuto solo redditi di lavoro dipendente o assimilato (ad esempio collaboratori coordinati e continuativi), o da pensione e redditi dell’abitazione principale o solo redditi della abitazione principale o borse di studio. Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione coloro che hanno l’Irpef che dopo le deduzione prevista dall’Art. 10 bis del T.u.i.r. (rigo RN5), delle eventuali detrazioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.Anche se non vi è l’obbligo si può sempre presentarla se si hanno oneri deducibili o detraibili (es.: spese mediche superiori a euro 129,11). Per quanto riguarda le novità si ricordano le principali: la variazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito, l’introduzione di una deduzione dal reddito complessivo sulla base dell’importo e della tipologia del reddito, mentre è rimasto invariato il limite di reddito di euro 2.840,51 (già L. 5.500.000) per le persone a carico. I collaboratori coordinati e continuativi dichiarano i loro compensi nel Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati e hanno diritto alle stesse detrazioni dei lavoratori dipendenti. Tutti gli importi devono essere indicati all’unità di euro; gli arrotondamenti si fanno per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre. Il Quadro RB redditi dei fabbricati va sempre compilato in dettaglio e la deduzione per l’abitazione principale pari al reddito, va indicata al Quadro RN al rigo RN3 Per tutti i redditi sono previste altre detrazioni entro determinati limiti. (Rigo RN10). Fra gli oneri deducibili dal reddito al rigo RP 19 Contributi previdenziali ricordarsi di indicare la Tassa sulla salute (SSN) che grava sul premio di assicurazione RC Auto o motorino e il contributo casalinghe. Fra gli oneri detraibili tra le spese mediche si ricorda che per gli acquisti di medicinali anche senza prescrizione medica basta avere gli scontrini fiscali della farmacia. I contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari sono deducibili (Rigo RP 20) fino a euro 1.549,37. Per calcolare l’importo del Rigo RN5 si fa così: 26.000+7.500 (dipendenti) oppure 7.000 (pensionati) +RN3+RN4-RN1=X; X diviso 26.000=Y con 4 decimali; se Y è uguale o superiore a 1 si indica a RN5 7.500 o 7.000; se è inferiore a 1 si moltiplica 7.500 o 7.000 per Y e si mette il risultato a RN5; se uguale a zero o negativo non si mette nulla. L’acconto Irpef è del 98 per cento (le addizionali non sono soggette ad acconto) ed è dovuto se il rigo RN27 è superiore a euro 51,65. Esso si versa in un’unica soluzione entro il 30/11/2004 se l’importo da versare è inferiore a euro 257,52; se è pari o superiore a detto importo si versa in due rate, la prima entro il 21/6/2004 (il 20/6 è domenica) del 40 per cento, la seconda il 30/11 del 60 per cento. Il pagamento del saldo dell’Irpef va arrotondato all’unità di euro, mentre gli acconti devono avere 2 decimali. È da notare che se gli importi a debito sono inferiori a euro 10,33 non devo versare nulla; se invece sono a credito per importi inferiori a euro 10,33 posso compensare tali crediti con altre imposte a debito, ma non posso chiederne il rimborso. Se compenso una imposta a debito con una a credito di importo superiore, devo presentare il Mod. F 24 con il saldo a zero. L’addizionale regionale normalmente è dello 0,9 per cento ma alcune regioni l’hanno variata (Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria,Veneto) ed è nel quadro RV Sez. I; essa va calcolata sull’imponibile RN1-RN3- RN4; nella Sez. II vi è l’eventuale addizionale comunale Si inviata a consultare le istruzioni che riportano sia le addizionale regionali variate, sia le varie addizionali comunali. Si ricorda che le colf e le badanti che hanno regolarizzato la loro posizione con la sanatoria del 2002, sono ora tenute a fare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2003, e dovranno compilare il Mod. Unico, ma solo se hanno avuto redditi (al netto delle ritenute dei contributi a carico loro) anche da più datori di lavoro che complessivamente siano superiori a euro 7.500. Ed ora veniamo alle scadenze: per il pagamento (tramite modulo F24 in euro con i Codici 4001 Irpef saldo; 4033 Irpef Acconto; 3801 Addizionale regionale; 3817 Addizionale comunale) dei saldi e dall’acconto Irpef vi è tempo fino al 21 giugno 2004, oppure con lo 0,40 per cento in più fino al 20 luglio. Per la consegna a uffici postali, a banche, all’Agenzia delle Entrate o intermediari autorizzati (commercialisti, ecc.), c’è tempo fino al 2/8/2004; per la presentazione in via telematica la scadenza è il 2/11/2004. Non va allegato nulla, ma i documenti vanno conservati fino al 31/12/2008. Ci sembra che anziché andare incontro a una semplificazione, le norme siano sempre più complicate e difficili: ci sarà mai qualcuno che voglia farle più semplici e comprensibili a tutti?

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