Il modello 730

Il modello 730 o “Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale” interessa ormai più di 10 milioni di dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi, che trovano tale dichiarazione più semplice, lascia ad altri l’incombenza dei calcoli e permette l’eventuale rimborso di imposte pochi mesi dopo la presentazione. Quest’anno la sola versione esistente è in euro e anche gli arrotondamenti ora sono all’unità di euro e si fanno per difetto fino a 0,49, per eccesso da 0,50 centesimi in poi. Le principali novità di quest’anno sono la variazione delle aliquote Irpef, l’aumento delle detrazioni per figli mentre è rimasto invariato il limite di reddito di M 2.840,51 (già L. 5.500.000) per le persone a carico, l’introduzione di una nuova deduzione per ogni figlio con handicap; il cambiamento delle regole per le detrazioni del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie. I collaboratori coordinati e continuativi dichiarano i loro compensi nel Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati e hanno diritto alle stesse detrazioni dei lavoratori dipendenti. Si ricorda che il quadro B Redditi dei fabbricati va compilato sempre in dettaglio (con gli affitti all’85 per cento) con gli importi senza le rivalutazioni previste (+ 80 per cento reddito dominicale; + 70 per cento reddito agrario; + 5 per cento reddito fabbricati) e che la detrazione per l’abitazione principale, pari al reddito stesso, sarà indicata da chi presta l’assistenza fiscale. I figli rimangono a carico al di là dell’età e dell’occupazione e la loro detrazione può essere divisa tra i genitori nella misura che vogliono. Le spese sanitarie (rigo E1 e E2) vanno indicate per intero; sarà poi chi presta assistenza fiscale a dedurre la franchigia di M 129,11 (già L. 250.000). Nelle spese sanitarie possono essere incluse anche quelle per medicine, allegando ad una autodichiarazione gli scontrini fiscali della farmacia anche se non vi è ricetta medica. Al rigo E18 si può indicare la tassa salute sulla assicurazione responsabilità civile veicoli e i premi del fondo casalinghe, mentre il contributo Inps trattenuto ai collaboratori coordinati e continuativi non va indicato perché lo stesso è già stato dedotto nel Cud (Certificato Unico Dipendenti). Dipendenti). Sono deducibili anche i contributi versati all’Inps sui compensi a colf e badanti con il limite di M 1.549 (Rigo E 19) ma non i contributi versati entro l’11/11/2002 per la regolarizzazione a sanatoria di colf e badanti immigrati. Si ricorda che i compensi per diritti d’autore si dichiarano alla voce D4 tipo di reddito 1; le prestazioni occasionali alla voce D5 tipo di reddito 8. Per gli importi detraibili le erogazioni liberali alle Onlus si indicano alla voce E15 codice 16 Il Mod. 730 può essere presentato congiuntamente dai coniugi che rientrano nella tipologia dei redditi del 730 e anche da chi ha solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa purché il rapporto continui nei mesi di giugno e luglio 2003. Le scadenze sono il 30 aprile 2003 per chi lo presenta al datore di lavoro o ente pensionistico; mentre per chi lo presenta ad un Caf (Centro di assistenza fiscale) quest’anno la scadenza è stata protratta al 15 giugno o meglio al 16 giugno poiché il 15 è domenica. Bisogna indicare sempre i dati del datore di lavoro o ente pensionistico o del committente dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre bisogna dare al Caf tutti i documenti (il Cud Certificato Unico Dipendenti, le ricevute dei costi, ecc.) mentre chi consegna il 730 al datore di lavoro o ente pensionistico non deve allagare nulla. I documenti giustificativi devono essere conservati dal contribuente fino al 31/12/2007. Al Mod. 730 deve essere allegata la scelta dell’otto per mille. Entro il 15 giugno il sostituto di imposta deve consegnare al contribuente il Mod 730/3 con la liquidazione delle imposte; il Caf deve consegnarlo entro il 30 giugno 2003. Nel mese di luglio 2003 (agosto per i pensionati) il sostituto di imposta dovrà effettuare il rimborso o trattenere la prima rata; nel mese di novembre dovrà trattenere la seconda o unica rata di acconto. In caso di errori od omissioni si può presentare un nuovo Mod. 730 integrativo ad un Caf entro il 31/10/2003 quando l’integrazione comporta un rimborso oppure il Mod. Unico se l’integrazione comporta un debito.

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