Giovani, feste di delirio e diritto calpestato

La nuova norma sui rave party (e non solo!) approvata dal Governo Meloni sembra pericolosa per la libertà individuale e associativa
Foto Massimo Paolone/LaPresse

Ingredienti: assemblate almeno cinquanta giovani (ma anche no), anzi abbondiamo a cinquantuno, facciamoli invadere arbitrariamente un terreno o un edificio privato o anche pubblico (come una scuola, oppure l’università o un ministero del Governo); mettiamo che questo raduno di persone sia in qualche maniera pericoloso per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Ecco fatto, abbiamo confezionato un nuovo reato che il legislatore ha ritenuto di punire con la pena della reclusione da tre a sei anni e con una multa che può andare da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro.

L’articolo 5 del decreto legge n.162 del 31 ottobre 2022, introduce un nuovo reato, peraltro entrato subito in vigore senza la garanzia di un periodo di vacatio legis e pertanto della conoscibilità della legge penale, presupposto indefettibile per la colpevolezza dell’agente che potrebbe aver commesso il reato in questione, , come correttamente ha osservato il prof. Gian Luigi Gatta (si veda in G.L. Gatta| Rinvio riforma Cartabia. Problemi e dubbi di legittimità costituzionale | Sistema Penale | SP).

Il testo del nuovo art. 434-bis c.p., che con discutibile tecnica legislativa esordisce con una norma definitoria che precede il precetto, è il seguente: «L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione».

Facciamo un passo indietro, per cercare di definire un rave party visto che la nuova norma (l’art.434-bis del Codice penale confezionato fresco fresco dal Governo appena insediato) non lo fa, forse volutamente, forse per andare oltre alla repressione dei rave party illegali e colpire altre possibili forme di assemblamento di persone.

Un esempio? Le assemblee studentesche, le occupazioni nelle scuole, nelle università… Le stesse manifestazioni di piazza dei lavoratori! Ma a questo punto, visto che la norma appena partorita prevede anche l’elemento del cosiddetto “ordine pubblico”, lo stesso raduno di Predappio potrebbe rientrare nella fattispecie che il legislatore è intenzionato a punire.

Il dizionario Treccani traduce dal termine inglese rave party con l’espressione “festa di delirio”, dandone la seguente definizione: «grande raduno di giovani, notturno, per lo più clandestino e di carattere trasgressivo, la cui ubicazione viene generalmente resa nota solo poche ore prima dell’inizio della festa, per evitare possibili interventi delle forze dell’ordine. Si svolge all’aperto o in locali adatti ad accogliere migliaia di persone, che ballano e ascoltano musica elettronica, house o techno ad altissimo volume, e che spesso fanno uso di sostanze stupefacenti».

Vien da fare una prima considerazione, forse banale: se dovessi andare ad un concerto gratuito di un cantante, di notte, organizzato all’ultimo momento in un luogo all’aperto, su un terreno privato ma non coltivato ed abbandonato da anni, dove sono presenti poco più di cinquanta persone, come partecipante potrei rischiare di imbattermi nel nuovo reato previsto dall’art.434 bis del Codice penale? E se fossi io stesso l’organizzatore di quel concerto? Sarei soggetto ad una pena molto più grave? In base a quanto vi è scritto nella norma, direi di sì, soprattutto se le Autorità locali ritenessero la sussistenza di un pericolo per l’incolumità o la salute pubblica o dell’ordine pubblico.

Peraltro l’incolumità o la salute pubblica possono essere compromesse anche all’interno di un concerto cosiddetto legale, dove il pubblico ha pagato regolarmente il biglietto all’ingresso di un area specifica preventivamente individuata ed autorizzata per lo svolgimento del concerto notturno: la calca di migliaia di persone, infatti, non è forse un rischio di pericolo per la salute e l’incolumità personale?

Ma veniamo alla proporzione della pena. Anzi, francamente, nel caso in esame parlerei più di sproporzione visto che la pena di sei anni di reclusione, nel nostro sistema penale, è prevista per reati molto più gravi rispetto a quello di “ Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” a firma del Governo Meloni e del Ministro della Giustizia Nordio, basti pensare all’art.589 del Codice penale che, in caso di omicidio colposo, prevede la pena della reclusione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di 5 anni.

Quale è il bene che questa nuova norma vuole tutelare? Forse la salute e l’incolumità dei giovani? L’obiettivo del Governo è di combattere il delirio in cui i giovani si rifugiano attraverso questi raduni di musica, di ballo, di evasione, purtroppo anche attraverso l’uso di droghe e alcool? Oppure uno dei fini primari è quello di prevenire l’invasione arbitraria ed  illegittima di terreni ed edifici pubblici e privati essi siano ? E se in gioco fosse, invece, la stessa libertà individuale e associativa dei giovani e di tutte le persone in generale?

L’ordine pubblico, espressione che andrebbe meglio ponderata. Se l’intento della norma è di salvaguardare la vita e la salute dei giovani e delle persone, sono il primo a sottoscriverla, ma non nella maniera in cui è stata formulata, perché è davvero lacunosa quanto generica e superficiale. Peraltro c’era già una norma (l’art.633 del Codice penale) atta ad impedire lo svolgimento dei rave party illegali. Ed è questo utilizzo a sproposito del concetto di “ordine pubblico” che non mi torna. Cosa intendiamo, o meglio cosa intende il nuovo Legislatore, per ordine pubblico?

Il diritto calpestato. Ancora una volta, purtroppo, ho la percezione che il diritto sia stato calpestato. La nostra Costituzione è stata calpestata ed il nuovo Governo, con questo decreto legge, si è forse dimenticato del contenuto dell’art.17 della nostra Carta fondamentale: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Manca alla nostra società un diritto che sia capace di mettere al centro la persona, la vita, i giovani ed il loro desiderio di stare insieme, divertendosi in maniera spensierata e senza l’utilizzo di droghe e di altri eccessi che possano pregiudicare la salute e l’incolumità personale. Forse ci aspettiamo tutti quanti un Governo che sappia mettersi al servizio di questi giovani, offrendo loro degli spazi di ritrovo adeguati ed attrezzati, sicuri e possibilmente assistiti da personale medico e dalle autorità di pubblica sicurezza, al fine di prevenire qualsivoglia situazione di pericolo e non per reprimere condotte in ordine a fatti ormai già accaduti.

Una società, un Governo, e lo stesso diritto dovrebbero cercare di prevenire il delirio di una festa anziché limitarsi ad arginarlo o reprimerlo. Perché la repressione non basta, occorre investire in cultura, nella formazione e nella prevenzione educativa: non è sufficiente scrivere, peraltro in maniera maldestra, una norma penale in pochi giorni! Le norme, così come le pene, devono avere una chiara funzione e degli obiettivi, così come le stesse parole di questi precetti normativi perché, lo si voglia credere o no, le parole sono importanti, lo sono eccome, talvolta più dei fatti!

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