Leggendo il suo contributo pare scorgere una sorta di non-contraddizione tra i termini “gratuito” ed “economico”, “libero” e “normativo”, “soggettivo” e “relazionale”: e questo sembra contrario al senso comune; la norma giuridica, ad esempio, è tale perché coercitiva. Ma allora, come si può conciliare tale coercitività con la libertà? Esiste realmente uno spazio all’interno del quale questi termini non entrano in contraddizione tra loro?
Nel confronto tra economia e diritto, mercato globale e mercati virtuali, si guarda all’essenziale tutela degli interessi finanziari, che sembra richiedere come prezzo l’uscita di scena della persona umana, quale soggetto portatore di diritti inalienabili e riferimento nella valutazione della giustizia. Tuttavia, e il dato fa riflettere, non va taciuto quel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel quale si introduce la dimensione della “famiglia umana”. La globalizzazione può dunque trovare in questa espressione la sua vera essenza, che dovrebbe orientare le nostre scelte e decisioni alla dimensione dell’umanità che tutti ci accomuna, a qualunque latitudine. Ora, se la realtà ce ne offre l’utopia, il progetto dell’Economia di Comunione ne diventa proposta concreta in una nuovissima coesione tra teoria e prassi: è novità per l’inclusione dell’altro in una produzione ripensata come “rete” di rapporti fino a concretizzare una “fraternità operosa”, capace di mutare lo stesso profitto in opportunità di promozione dell’umanità dell’altro, anche l’escluso dai circuiti dell’economia. Certo, si richiede, e me lo sono posto come oggetto di riflessione, una “comunione” non più pensata nella sola natura patrimoniale da disciplinare, ma comprensiva della dimensione integrale della persona umana, che per la sua costitutiva relazionalità diventa capace di creare lì dov’è la comunità, intreccio di rapporti sociali, di lavoro, economici, civili. Pensiamo del resto ai titoli con cui, in termini analoghi, si esprime la Costituzione italiana nella sua prima parte, allorché declina i diritti in riferimento ai “Rapporti”, insiti nelle varie comunità intermedie, di cui si compone la società. Vorrei citare a conferma un titolo contenuto nella parte conclusiva del recentissimo «Libro Bianco sul futuro del modello sociale» (maggio 2009), che reca la seguente espressione: «Una cultura del dono e della solidarietà». L’uomo, vi si legge, «impegnato a rispondere al bisogno proprio e altrui» diventa il primo valore. È la «centralità della persona», che nella Presentazione dello stesso Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali al Documento (elaborato in ambito ministeriale) viene considerata «in sé e nelle sue proiezioni relazionali», fino alla «comunità» ed al «territorio, quali ambiti di relazioni solidali». Vi si traccia una «rete fatta di persone, famiglie, piccole comunità, associazioni, imprese […] che alimenta […] la solidarietà reciproca».
Nel suo articolo, ad un certo, punto si parla di legalità non solo come osservanza delle norme, ma anche come promozione nella cultura d’impresa del rispetto delle regole di lealtà e correttezza. Potrebbe approfondire questo punto, spiegandoci cosa potrebbe significare rileggere il concetto di legalità come “astenersi dal violare norme giuridiche” o “impegnarsi ad adempiere alle regole” in chiave relazionale? Quale il contenuto da attribuire alla legalità, avendo come parametro di riferimento dell’agire giuridico la solidarietà e la reciprocità? (rif. Pag. 8)
Premetto chenon sarà possibile una risposta esaustiva sul punto; si tratta di concetti cardine nel diritto e dai profili polivalenti. Nel contesto del mio intervento, ho inteso assumere la legalità nella sua più generale accezione del rispetto delle norme, fattore che necessariamente, in quanto rivolto alla generalità dei consociati, coniuga norma e vita; pensiamo alla quotidianità, dove nei gesti e nei comportamenti vive il diritto in quella che diventa “esperienza giuridica”. Ma la stessa fondamentale definizione del diritto come insieme di norme che regolano i comportamenti esterni ne evidenzia gli effetti nelle relazioni sociali. Il diritto si rivolge a “chiunque”, riguarda l’“altro” come termine di ogni rapporto; è la necessaria astrazione normativa che, tuttavia, per il co-esistere degli uomini e nell’attualizzarsi della relazione giuridica, pone ciascuno dei soggetti coinvolti dinanzi al riconoscimento reciproco dell’“io” dell’altro. Pagine di autorevoli giuristi, fra gli altri G. Zagrebelsky (Il diritto mite. Legge diritti giustizia), sottolineano oggi l’importanza di una concezione del diritto, nella quale il fattuale e il normativo non siano fenomeni insignificanti l’uno per l’altro. L’esigenza di nuovi parametri di giustizia viene coniugata con la reciprocità collocata in un diritto «strumento della convivenza tra diversi» (così, La virtù del dubbio intervista su etica e diritto). Rileggere il diritto nella prospettiva di un sistema che apre all’“inclusione” dell’altro mi richiama alla mente alcune espressioni, contenute in una sentenza della Corte costituzionale italiana (n.487/1989), proprio in margine al principio di legalità: il fine perseguito nella normazione – vi si legge –, in particolare quella penale, è la tutela dell’ordinamento e di conseguenza «della vita sociale in libertà, uguaglianza e reciproco rispetto». Sono espressioni che evocano la bella immagine di Lévinas (Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità), che vede nell’altro colui che “mi richiama alla responsabilità”. Osservare la norma riletta in chiave relazionale rimette dunque al centro del diritto, come regola di coesistenza, quella reciprocità delle relazioni giuridiche, che coniugate come diritti e doveri, libertà e responsabilità si sostanziano nel riconoscimento dovuto alla “dignità umana” dell’altro. Direi di più: l’adempimento in ambito giuridico per sé non esigerebbe uno sguardo “ulteriore” che, al di là del “ruolo” richiesto in una data situazione dalla norma – es. acquirente, venditore, consumatore, ecc. – raggiunga la persona nella sua totalità. Ma ciò non esclude un di più: il possibile “spazio” anche nella relazione giuridica per quell’atteggiamento di prossimità, che rende capaci di accogliere la totalità dell’altro nel suo essere “persona”. È l’apertura di sé che rende possibile una convivenza che per la condivisione diventa “comunione”; una dimensione integrale, nella quale, al di là della classica definizione giuridica di una contitolarità di diritti, “limite e ricchezza”, di cui contestualmente l’altro è portatore, si compenetrano a segnare nella diversità una risorsa. Autorevoli giuristi sottolineano, del resto, come già nella Costituzione italiana lo stesso principio di legalità assuma un significato innovativo: in un contesto normativo che prevede la solidarietà come «dovere inderogabile» ad aprire la vita sociale ed economica alla partecipazione dei cittadini, la stessa legalità supera il dato formale della mera osservanza della legge. Si apre la comunità civile ad una partecipazione alla situazione di vita dell’altro, si sostanzia la stessa uguaglianza nell’obiettivo di una pari dignità sociale; il che traspone sul piano giuridico le relazioni, cellula costitutiva del tessuto sociale. Si comprende allora, anche sul terreno più problematico del diritto penale, l’espressione che in margine alla “giustizia” ricorre in Zagrebelsky (La domanda di giustizia): «[…] reintegrare il diritto e quindi il rapporto». Ciò parrebbe confermare il suo contrario: la “ferita” nelle relazioni prodotta dalla violazione della legge, allorché ci si spinge fino al delitto. Occupandomi nel Convegno internazionale del 2005 della peculiarità della giustizia africana orientata alla riconciliazione e al recupero di una pacifica convivenza, ho letto, in margine al valore della persona queste parole: la stessa «non si concepisce nei termini di “esisto, quindi ho diritti e pretese”, ma di: io sono un essere umano perché faccio parte di una cerchia di persone che riconoscono reciprocamente il loro valore». Penso si apra un mutamento di orizzonte.