Consultellum 2, la legge elettorale secondo i giudici

La Corte costituzionale boccia parti decisive dell’Italicum e disegna un sistema elettorale teoricamente applicabile alla Camera, indicando anche la possibilità di andare subito al voto. Possibile l’intervento del Parlamento per armonizzare il sistema con quello del Senato

Appena resa nota la sentenza della Corte sull’Italicum, si è sollevata la ridda dei vaticini sulla durata della legislatura: si va subito al voto! Oppure: ora occorre intervenire con legge e non si può mettere fretta al Parlamento! Due ipotesi entrambe possibili e non sappiamo chi la spunterà; cerchiamo però di capire i punti fermi messi dalla Corte costituzionale.

Con una decisione segnata da lunga discussione in udienza e altrettanto lunga camera di consiglio, la Corte ha ravvisato l’incostituzionalità di due tra i profili sollevati nei ricorsi: il ballottaggio e la libertà assoluta riservata all’eletto in più collegi di scegliersi quello di elezione. La possibilità di candidatura multipla resta, ma deve essere agganciata a un criterio per individuare il collegio che elegge il deputato; non potendo introdurlo (la decisione spetta al Parlamento), la Corte si è agganciata al criterio residuale del sorteggio, già previsto nella legge per i casi in cui l’eletto in più sorteggi non decidesse.

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Per tutte le altre questioni sollevate, dichiarate inammissibili o non fondate, hanno avuto prevalenza le argomentazioni difensive dell’Avvocatura dello Stato, che in verità aveva chiesto di rigettare in toto i ricorsi, in quanto la legge non ha ancora avuto applicazione e la Corte di regola non giudica le leggi “in via preliminare”, come si dice in gergo.

La controdeduzione degli avvocati ricorrenti è stata molto efficace, con la citazione del barbiere di uno di essi: “Che vuol dire, che se viene reintrodotta la pena di morte, bisogna attendere una esecuzione prima di dichiararla incostituzionale?”. Al di là delle note di colore, che non sono mancate, occorrerà leggere le motivazioni, che dicono sempre tanto di più della mera decisione.

Per esempio, il rigetto delle eccezioni di incostituzionalità del premio di maggioranza previsto per il primo turno, così come il salvataggio dei capolista bloccati, sono senz’altro da ricondurre al fatto che la loro disciplina è stata costruita facendo tesoro delle indicazioni contenute nella sentenza n. 1 del 2014 che ha disegnato una cornice entro la quale il premio di maggioranza e le candidature bloccate possono considerarsi conformi a Costituzione. Pertanto, per capire se sarà ancora possibile in futuro utilizzare il ballottaggio anche per l’elezione di organi rappresentativi assembleari, oltre che per cariche monocratiche, come è il sindaco, bisognerà leggere le motivazioni.

Ma tolto il ballottaggio, che rappresentava il cuore dell’Italicum (ricordiamo l’insistenza sul punto del prof. D’Alimonte, che ne è stato l’ispiratore), che legge resta? Si può andare subito al voto? Nel breve comunicato, la Corte non si tira indietro dal fornire l’indicazione politicamente più attesa – e superflua per gli addetti ai lavori – chiudendo con la frase: “All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”.

Pertanto, se qualcuno volesse rovesciare il tavolo della legislatura e provocare lo scioglimento delle Camere, tecnicamente potrebbe farlo. Ma il nuovo “consultellum” della Camera come si pone in relazione con il “consultellum” del Senato? Sappiamo che il Capo dello Stato Mattarella già all’indomani del referendum costituzionale, poi a più riprese, ha manifestato di ritenere necessario, per tornare al voto, che i due sistemi elettorali siano armonici, il che vuol dire in grado di esprimere quanto più possibile maggioranze omogenee. I problemi del bicameralismo, infatti, si amplificano fino all’ingovernabilità quando Camera e Senato sono composti da maggioranze diverse, come è accaduto nelle ultime legislature.

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Ebbene, i due “consultellum” sono molto simili, ma non sovrapponibili: alla Camera infatti il sistema proporzionale che ne è alla base è mitigato dal premio di maggioranza dovuto alla lista che dovesse prendere più del 40 per cento dei voti; al Senato vige invece il proporzionale puro, senza premio. Ma, si potrebbe obiettare, è molto difficile che una lista raggiunga il 40 per cento dei voti, quindi all’atto pratico i due sistemi si equivalgono. Se non fosse che quello della Camera non prevede coalizioni di liste, mentre quello del Senato sì. Questa appare una differenza strutturale molto incisiva.

Pertanto, se è tecnicamente possibile indire nuove elezioni, si può ritenere che prima di arrivare allo scioglimento delle Camere il presidente Mattarella agirà con tutta la moral suasion possibile per favorire un passaggio parlamentare. Speriamo che tutte le forze politiche evitino impuntature e che si apra davvero un confronto serio. La qualità dell’accordo che riusciranno a concludere è fondamentale perché la prossima legislatura abbia a protagonista un parlamento efficiente, attraverso maggioranze omogenee che esprimano un governo duraturo, e rappresentativo, senza leggi contro nessuno. Ma ne raggiungeranno uno?

 

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