Lavoro povero, il salario minimo da solo non basta

Il Consiglio europeo (che riunisce i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'UE) ha dato l’ok per avviare i negoziati finalizzati all’introduzione del salario minimo europeo. Ma la retribuzione più bassa assicurata per legge può essere solo la base per raggiungere salari più giusti con la contrattazione collettiva senza più spazio per sindacati di comodo e rappresentanze fittizie
Salario minimo e precaietà foto © Roberto Monaldo / LaPresse
Consiglio d’Europa foto Ap

Il 6 dicembre 2021 il Consiglio dell’Ue ha approvato la proposta riguardante una normativa dell’UE relativa a salari minimi adeguati nell’Unione, presentata dalla Commissione nell’ottobre 2020.

Coerentemente con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, la proposta non punta solo a garantire salari che consentano un tenore di vita dignitoso, ma anche a superare i divari retributivi di genere, a rafforzare gli incentivi al lavoro e, più in generale, a favorire condizioni di parità nel mercato unico. Tale progetto di normativa stabilisce, dunque, un quadro per tutelare chi, nonostante lavori, si trova in condizioni di indigenza o è a rischio di cadere in povertà e rappresenta uno strumento fondamentale per favorire un’equa competizione in vista della ripresa economica post-pandemica.

Il lavoro povero è, infatti, un fenomeno diffuso in molti Paesi dell’Unione, compresa l’Italia che è il quarto Paese in questa poco edificante classifica (11,8%). Il primato spetta alla Romania (15,4%), seguita da Spagna (12,8%) e Lussemburgo (12%); mentre la Finlandia è il Paese maggiormente virtuoso (3%). Tali percentuali aumentano tra le lavoratrici e i lavoratori più giovani (18 – 24 anni), con contratti part-time e con bassi titoli di studio[1].

La proposta tiene conto delle differenze nazionali sia per quanto riguarda la percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori coperti dai contratti collettivi sia relativamente alla diffusione e ai livelli dei salari minimi legali, ossia la retribuzione più bassa che su base oraria o mensile deve essere conferita alle lavoratrici e ai lavoratori. I modelli di mercato del lavoro all’interno della UE sono, infatti, molto diversi da uno Stato all’altro.

Attualmente i Paesi senza una normativa sul salario minimo sono sei, tra cui l’Italia anche in virtù di una contrattazione collettiva forte che permette di gestire i salari in maniera differenziata a seconda del settore produttivo. Gli altri Stati Ue in cui non esiste una normativa di questo tipo sono la Svezia, le Finlandia, le Danimarca, l’Austria e in parte Cipro, dove è prevista solo per certe categorie di lavoratori.

Nei restanti 21 Paesi che hanno un salario minimo nazionale gli importi mensili hanno un range molto ampio, anche in ragione dei diversi costi della vita: si passa dai 332 euro al mese della Bulgaria ai 2.202 del Lussemburgo. In generale, gli importi più bassi del salario minimo si registrano nei paesi Baltici e in quelli dell’Europa orientale e centrale, seguiti dagli stati dell’Europa meridionale[2].

European Commission President Ursula von der Leyen, right, and European Council President Charles Michel (AP Photo/Francisco Seco)

La direttiva si limita a stabilire obblighi di natura procedurale e non è finalizzata all’armonizzazione del livello dei salari minimi nell’UE, né all’istituzione di un meccanismo uniforme per la determinazione degli stessi, così come non prevede di rendere contratti collettivi universalmente applicabili o di stabilire livello delle retribuzioni, prerogativa che rientra nella libertà contrattuale delle parti sociali a livello nazionale.

Sono quattro le leve principali per garantire anche attraverso salari minimi adeguati migliori condizioni di vita e di lavoro a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Unione:

  1. promozione della contrattazione collettiva, in particolare in materia di determinazione dei salari: nei Paesi con un’elevata copertura della contrattazione collettiva la percentuale di lavoratori a basso salario è minore e le retribuzioni minime sono più elevate rispetto a quelli in cui tale copertura è più bassa, per questo gli stati membri dovrebbero promuovere il rafforzamento della capacità delle parti sociali di impegnarsi nella contrattazione collettiva e se la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70%, dovrebbero anche stabilire un piano d’azione per promuoverla.
  2. Adeguatezza dei salari minimi legali: per promuovere e garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose, i salari minimi legali, laddove previsti, devono essere adeguati (equi rispetto alla distribuzione salariale del paese) e gli stati membri devono introdurre un quadro procedurale per fissarli e aggiornarli secondo una serie di criteri chiari e stabili. I salari minimi legali vanno aggiornati con regolarità e tempestività e il loro importo può inoltre essere adeguato mediante meccanismi di indicizzazione automatica.
  3. Adozione di misure per migliorare l’accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo: informazioni facilmente accessibili, controlli, ispezioni, il diritto di ricorso e sanzioni per i datori di lavoro inadempienti.
  4. Raccolta di dati e comunicazione degli stessi alla Commissione, al fine di monitorare la copertura e l’adeguatezza della tutela garantita dal salario minimo: gli stati membri riferiranno ogni due anni alla Commissione in merito al tasso di copertura della contrattazione collettiva, al livello dei salari minimi legali e alla percentuale dei lavoratori coperta da tali salari minimi legali. Gli stati membri in cui vigono esclusivamente contratti collettivi riferiscono in merito alle retribuzioni più basse fissate dai contratti collettivi e ai salari versati ai lavoratori non coperti da tali contratti. La Commissione analizzerà tali dati e riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo.

La direttiva si limita, dunque, a stabilire prescrizioni procedurali minime, lasciano agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, se già presenti, disposizioni maggiormente favorevoli.

Lavoro precario Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse

Certamente insieme ad altri atti, pensiamo al Piano di azione sull’economia sociale, l’Europa sembra finalmente muoversi sulla scia del Social Pillar, il pilastro europeo dei diritti sociali, che insieme a molte organizzazioni della società civile si chiede si trasformi sempre più in una sorta di green e social compact, un patto europeo vincolante in termini di giustizia sociale e ambientale.

Tuttavia l’approccio normativo al contrasto del lavoro povero con un salario imposto per legge sarebbe una scorciatoia che porterebbe fuori strada. Per diversi motivi.

Innanzitutto disconosce nei fatti una capacità e il ruolo stesso delle parti sociali di definire una contrattazione che raggiunga tutti. Inoltre rischia di non cogliere la complessità delle situazioni rischiando soprattutto (ma non solo) di livellare al ribasso, e di fatto riducendo i costi ai datori sanzionati per lavoro nero, che oggi pagano in misura del contratto per loro più oneroso.

Infine è fondamentale che le persone e l’intera società vivano le condizioni minime, anche di salario, come un’eccezione, una fase transitoria e non una regola, favorendo invece una contrattazione fatta di pieni diritti e tutele, di un salario non minimo e di un percorso professionale di crescita. Le persone e la società hanno bisogno di poter scommette su un domani migliore per le nuove generazioni, non di un livello di esistenza e di lavoro minimo.

Per perseguire però questo scopo più ambizioso occorre superare i quasi mille contratti collettivi nazionali che di fatto rispondono spesso a finte, o quasi, rappresentanze di lavoratori e imprese, e sono spesso volti al solo ribasso dei costi. Per farlo e addivenire in ogni settore a un contratto vincolante per tutti occorre raggiungere un accordo tra le parti sociali, e in sede CNEL da tempo si stanno concentrando molti sforzi in tal senso, per misurare la rappresentatività delle parti sociali stesse, in modo tale da rendere vincolante il contratto più “rappresentativo”. Potrebbe porre rimedio una legge in merito, ma rischierebbe un’invasione di campo laddove la nostra Costituzione tutela e individua nell’autonomia delle formazioni sociali un cardine della democrazia, proprio in virtù dell’esperienza antifascista dei padri costituenti, che avevano sperimentato di persona l’assalto delle istituzioni all’autonomia dell’associazionismo.

La strada non è facile, ma certo va perseguita in tempi rapidi e decisamente, perché ogni generazione, in ogni dove, ha diritto al poter insieme desiderare e perseguire un mondo migliore, e non un mondo ai minimi termini o peggio di impoverimento. Ogni giorno sia tempo di vita e non di mera sopravvivenza. Siamo esseri umani, non ingranaggi di un compromesso ai minimi termini.

Qui il video di approfondimento promosso dalle Acli su “Il coraggio del lavoro”

 

[1] Fonte: elaborazione openpolis su dati Eurostat.

[2] Fonte: elaborazione openpolis su dati Eurostat. Per gli stati la cui valuta nazionale non è l’euro, gli importi sono convertiti in euro, a parità di potere di acquisto.

I più letti della settimana

Tonino Bello, la guerra e noi

Mediterraneo di fraternità

La forte fede degli atei

Edicola Digitale Città Nuova - Reader Scarica l'app
Simple Share Buttons