La “giustizia” della Corte penale internazionale

Nel conflitto in Ucraina si stanno consumando crimini di guerra che hanno spinto la Corte penale internazionale a spiccare un mandato di arresto contro Putin. L’esigenza di fare giustizia si scontra con il fatto che Russia e Stati Uniti rientrano tra i Paesi che non hanno ratificato lo Statuto della Corte. Restano impuniti, ad esempio, i crimini di guerra commessi dalle forze occidentali nell’invasione dell’Iraq nel 2003. La via difficile per cercare verità e riconciliazione
Giustizia. Corte penale internazionale. (AP Photo/Peter Dejong, File)

Il 17 marzo 2023 nei confronti di Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, è stato spiccato un mandato di arresto, emesso dall’International Criminal Court per i crimini di guerra commessi nel territorio ucraino; provvedimento adottato mentre la guerra è ancora in corso.

La responsabilità penale individuale, come previsto dallo Statuto di Roma istitutivo della Corte (1998) riguarderebbe la deportazione e i trasferimenti illegali di bambini dall’Ucraina in terra russa.

Immunità o norme procedurali speciali, inerenti alla posizione ufficiale che una persona riveste, non impediscono alla Corte penale internazionale (CPI) di esercitare su di essa la sua giurisdizione (art. 27, par. 2); né immunità equivale a impunità.

Oggi tuttavia, il clamore sollevato da quella notizia sembra affievolirsi, mentre rimbalza a livello internazionale un’altra notizia quasi stridente: la Russia ha assunto la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Potrà la CPI assicurare, in forza della sua giurisdizione, percorsi di giustizia? La sua competenza in materia di crimini internazionali (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra) può essere esercitata – così l’art. 12 dello Statuto – per i crimini commessi nel territorio di uno Stato Parte, o da un cittadino di uno Stato Parte; ma né la Russia, né l’Ucraina sono Stati Parte.Tuttavia, con due dichiarazioni successive l’Ucraina ha esercitato la prerogativa che consente di accettare la giurisdizione della Corte per i crimini previsti dallo Statuto commessi nel proprio territorio.

Avviata la fase dell’investigazione è oggi realistico attendersi risposte di giustizia? E soprattutto, può il profilo punitivo sanzionatorio esaurire l’attesa di giustizia laddove decine di migliaia sono i morti e le vittime innocenti tra i civili? Hannah Arendt, nel libro “La banalità del male Eichmann a Gerusalemme” si esprimeva con queste parole: un processo assomiglia a un dramma in quanto che dal principio alla fine si occupa del protagonista non della vittima.

Una considerazione che dovrebbe risvegliare la coscienza comune dell’umanità. È vero che oggi la CPI – soggetto autonomo e indipendente – segna un cambio di passo rispetto ai Tribunali istituiti ad hoc. Per effetto del mandato, Putin potrà essere arrestato nei 123 Paesi, che hanno ratificato lo Statuto istitutivo della Corte; un impatto di certo forte anche in una prospettiva di lungo periodo, come sottolineato da C.J. Tarfusser, giudice fino al 2019 alla CPI.

Eppure, proprio lo studio sulla giustizia penale internazionale ha condotto a ravvisare, ancora in questo tempo, un “sistema dualistico”: alla sanzione dei crimini di jus in bello, ovvero inerenti al diritto che regola i conflitti e ne definisce i crimini (contro l’umanità, genocidio, crimini di guerra), non corrisponderebbe analogo intervento per il crimine di aggressione, commesso per lo più da autorità politiche e militari di grandi potenze, lasciando i responsabili ai vertici del potere.

Dobbiamo certo riconoscere che un ulteriore passo avanti è stato compiuto a seguito degli accordi di Kampala, che hanno consentito nel 2010 di inserire nell’art. 8 bis dello Statuto istitutivo della CPI la definizione del crimine di aggressione.

Eppure i limiti alla giurisdizione della Corte non mancano. Se infatti per i crimini di guerra, contro l’umanità e il genocidio anche uno Stato non Parte può dichiarare di accettare la giurisdizione della CPI (così l’Ucraina nel 2014-2015), non altrettanto avviene per i crimini di aggressione. L’art. 15 bis, par. 5, prevede infatti che con riferimento a uno Stato non Parte dello Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione, commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio. Tale formulazione, volta a escludere ogni automatismo nell’intervento della CPI, è conseguenza dell’espressa richiesta degli Stati Uniti che, agli effetti della giurisdizione per crimini di aggressione, hanno preteso che sia la parte che aggredisce sia il territorio che subisce l’aggressione abbiano accettato gli emendamenti di Kampala. Così le grandi potenze convergono nelle scelte sulla giustizia internazionale: né gli Stati Uniti, né la Russia hanno ratificato lo Statuto della CPI, offrendo nel corso della storia tristi esempi di deresponsabilizzazione.

Ancora nel luglio 2014, Jeffrey Sachs, in un suo intervento su Il Sole 24 ore, quando già la Russia prendeva di mira l’Ucraina, ampliando l’orizzonte commentava: «Il cinismo impera. Gli USA hanno di fatto violato il diritto internazionale ricorrendo all’uso della forza contro il parere delle Nazioni Unite, mandano droni e forze segrete in Paesi sovrani senza l’approvazione dell’Onu… L’unica costante è il facile ricorso alla violenza e le menzogne che inevitabilmente lo accompagnano».

Nell’elenco dei Paesi, senza dimenticare Siria e Afghanistan, non può mancare l’Iraq. Nel ventesimo anniversario dell’invasione e dell’occupazione da parte di una coalizione guidata dagli USA, Amnesty International, che ne ha documentato gli attacchi indiscriminati, dà voce all’attesa di giustizia rispetto a crimini di guerra, tra cui uccisioni, sparizioni forzate, torture e stupri, perpetrati anche da alti funzionari del Regno Unito.

É dinanzi a guerre di aggressione, condotte dalle maggiori potenze occidentali, che risuona ancora attuale l’espressione di Antonio Cassese nel prospettare una “giustizia dei vincitori”, laddove capi di Stato e di Governo delle potenze vittoriose sono rimasti esenti da conseguenze.

Che cosa significa dunque “fare giustizia”? Da un lato, la giustizia penale internazionale dovrebbe assicurare per tutti l’accertamento di responsabilità e un intervento sanzionatorio che non sappia di vendetta; dall’altro, la giustizia dovrebbe anche concorrere ad attivare percorsi di pacificazione per le popolazioni coinvolte nella guerra, vittime di devastazioni e atrocità. Non c’è pace senza giustizia, ma la giustizia non si costruisce con sempre nuovi armamenti, ha bisogno di verità e riconciliazione. Non dimentichiamolo!

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