Uso del contante, limiti e deroghe

Con la legge di stabilità il governo ha portato a 3mila euro la somma massima che può essere utilizzata nei pagamenti in contanti, ma non per tutti. Per i money transfer, ad esempio, il limite resta mille euro. Mentre, in alcuni casi, può essere innalzato fino a 15mila
Banconote euro

Dopo tante critiche, ma anche consensi, la legge di stabilità del 2016 al comma 898 ha alzato il limite all’uso dei contanti da 1.000 a 3.000 euro, salvo che per il gli intermediari di “money transfer” e per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità, per i quali la nuova disposizione non sarà efficace e verrà quindi mantenuto il limite di mille euro.

 

Superando la soglia di 3 mila sarà obbligatorio usare mezzi tracciabili quali bonifici, assegni, bancomat e carte di credito. Il Governo ha volutamente lasciato inalterato il limite dei 1.000 euro per i money-transfer: questa modalità di trasferimento di risorse finanziare è infatti molto utilizzata dagli immigrati per inviare soldi al proprio Paese, e con tale limite si intende contrastare il terrorismo ed evitare fenomeni di riciclaggio.

 

Ricordiamo che il limite all’uso del contante era stato abbassato dal Governo Monti nell’ottica di una più efficace lotta all’evasione e per avere una maggiore tracciabilità del flussi finanziari. Lo ha affermato chiaramente anche l’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia, secondo cui il contante “è unanimemente considerato un importante fattore di rischio sotto il profilo del riciclaggio”. Ma l’attuale governo ha ritenuto che questo limite non sia sufficiente per contrastare l’evasione fiscale.

 

L’aumento, anzi, si è voluto per altri motivi, ad esempio per dare un impulso al turismo e per favorire i piccoli scambi commerciali e poi per agevolare gli anziani, che si sono trovati in notevoli difficoltà con la aperture e gestione di conti correnti bancari o con l’utilizzo di carte di credito e/o carte prepagate. Tra l’altro, anche l’adeguamento ai standard europei sul limite all’uso del contante è una chimera da sfatare totalmente. Infatti la situazione in Europa è molto altalenante. Se per esempio consideriamo la Francia, il limite è di 3.000 euro per i residenti mentre in Germania non esiste alcun limite. Invece in Portogallo il limite è di 1.000 euro e in Grecia è di 1.500.

 

Vediamo nel dettaglio tutte le altre novità su questo limite all’utilizzo del contante.

 

Le deroghe

In deroga alle norme sul limite all’uso del contante di 3 mila euro, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.

 

La comunicazione preventiva di adesione alla deroga

Per fruire della deroga, occorre inviare preventivamente una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012 e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

È necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente
  • ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

 

Le sanzioni

In caso di violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, sono previste pesanti sanzioni:

  • per le parti coinvolte, dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, e la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione, che prevede il versamento immediato di un importo pari al doppio della sanzione minima;
  • per i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra cui i professionisti, la sanzione dal 3% al 30% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione.

I più letti della settimana

Osare di essere uno

Chiara D’Urbano nella APP di CN

Focolari: resoconto abusi 2023

Edicola Digitale Città Nuova - Reader Scarica l'app
Simple Share Buttons