Tasi: niente sanzioni per i ritardatari

Secondo la direttiva del ministero delle Finanze, chi ha pagato il tributo comunale entro un mese dal termine previsto, il 16 giugno, non sarà soggetto a multe
Tassa sulla casa

Finalmente è ufficiale: niente multa per chi non è riuscito a versare la Tasi o l’Imu dovute nei Comuni che avevano fissato il termine di scadenza al 16 giugno.

Lo ha stabilito una risoluzione del ministero dell’Economia e delle Finanze che, avendo ravvisato a livello nazionale condizioni di incertezza in merito a tempi e modalità di pagamento, ha concesso ai Comuni la possibilità di stabilire un termine ragionevole (un mese dalla scadenza, che la legge aveva appunto fissato originariamente al 16 giugno) entro il quale poter effettuare senza aggravi i versamenti.

La direttiva in questione del Dipartimento delle Finanze – che ha per oggetto proprio l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo in base all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente – pone rimedio ad una serie di incertezze, stabilendo definitivamente che sia per l’Imu che per la Tasi non scatteranno sanzioni e interessi di mora per chi ha pagato in ritardo la rata di acconto, purché comunque ciò sia avvenuto entro lo scorso 16 luglio.

L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi – spiegano alle Finanze nella risoluzione – è giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a meno di una settimana dalla scadenza dei termini, sia alla determinazione stessa del tributo. Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (Caf) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti. Proprio i Caf si erano giustamente lamentati, in considerazione della situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della Tasi e, soprattutto, in ragione delle novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno scorso.

Analoghe considerazioni valgono per l’Imu – come sottolineato dalla stessa risoluzione delle Finanze – perché le difficoltà relative alla Tasi hanno avuto riflessi anche sul meccanismo applicativo dell’Imu, e gli enti non commerciali, che entro il 16 giugno avrebbero dovuto versare il saldo Imu 2013 e la prima rata Imu e Tasi 2014, hanno dovuto misurarsi con un’ulteriore difficoltà, poiché all’epoca non era ancora perfezionato l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni.

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