Meno interessi nelle cartelle esattoriali

Finalmente un segnale positivo da parte del Fisco nei confronti dei contribuenti: a decorrere dal 15 maggio, gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento vengono fissati nella misura del 4,13% in ragione annuale
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Finalmente un segnale positivo da parte del Fisco nei confronti di quei contribuenti che sono alle prese con le cartelle esattoriali. Infatti, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 27 aprile scorso, ha stabilito la riduzione di 0,75 punti sul tasso di interesse di mora che viene applicato in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella.

 

Pertanto con tale disposizione, a decorrere dal 15 maggio, gli interessi di mora sulle cartelle emesse da Equitalia e quindi in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vengono fissati nella misura del 4,13 per cento in ragione annuale.

 

È opportuno ricordare che gli interessi di mora, come prescritto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vengono applicati, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento. Vediamo meglio cosa è previsto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

I contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento o cartelle esattoriali. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo. Tale “ruolo” viene successivamente trasmesso ad Equitalia che, a sua volta, dovrà predisporre e notificare le cartelle, riscuotere le somme o dare avvio dell’esecuzione forzata, nel caso in cui il contribuente non effettui il pagamento. Il contribuente ha così 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento della cartella. Se ciò non avviene, saranno dovuti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo (eccetto le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) per ogni giorno di ritardo, oltre all’intero compenso (aggio) dovuto a Equitalia e tutte le eventuali spese derivanti dal mancato pagamento della cartella.

 

Gli interessi saranno calcolati giornalmente dal momento in cui la cartella è stata notificata, fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento della somma.

 

Con la nuova misura degli interessi, una volta decorsi i 60 giorni verranno applicati gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che in funzione del ricalcolo suddetto, come già detto, registra una riduzione dal 4,88% al 4,13%.

 

Gli altri interessi sulle cartelle

Sempre in tema di interessi, è importante ricordare che dal 1° gennaio di quest’anno è cambiata la misura degli interessi legali che sono stati ridotti dalla misura dello 0,5%, applicata fino al 31 dicembre 2015, alla misura dello 0,2% applicabile dal 1° gennaio 2016. Sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

 

Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali. È utile precisare che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi.

 

Appare chiaro che il legislatore vuole così dare una boccata d’ossigeno ai contribuenti in difficoltà ma che vogliono saldare i conti con il fisco. È comunque auspicabile che questo percorso prosegua verso un ulteriore miglioramento dei rapporti tra il fisco e i cittadini anche in termini di burocrazia.

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