L'esperto risponde / Economia e lavoro

Angela Grassi

Giornalista esperta  in diritto del lavoro.

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Famiglia

Dal primo luglio parte l’assegno temporaneo per i figli, come richiederlo?

Ho sentito parlare dell’assegno temporaneo per i figli minori, in che consiste e chi può richiederlo? (Federico)

Sostenere la genitorialità, favorire la natalità e promuovere l’occupazione, in particolare quella femminile: gli obiettivi che si prefigge il Governo italiano con il cd. Family Act attraverso l’emanazione di alcuni provvedimenti nell’arco di dodici mesi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46. Per approfondire, proseguendo il lavoro sul cantiere avviato sulle politiche familiari, la diretta di un incontro dei lunedì di Città Nuova. 
Nel frattempo, un decreto (D.L. n. 79/2021) disciplina per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021 la corresponsione da parte dell’Inps dell’assegno temporaneo per figli minori di 18 anni di età anche adottati o in affido preadottivo ai genitori non percettori di assegni per il nucleo familiare.
Via libera dal 1° luglio alle domande on line con la quale i cittadini che abbiano i previsti requisiti di legge potranno richiedere l’assegno temporaneo.
Infatti, tale misura – così si legge nel documento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – persegue la finalità, almeno per ciò che attiene al supporto ai bisogni familiari, di limitare le diseguaglianze, nel sistema di protezione sociale del nostro Paese, esistenti tra differenti tipologie di lavoratori, acuite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha fatto emergere con chiarezza l’inaccettabilità di politiche di sostegno al reddito indirizzate esclusivamente ai lavoratori subordinati.
Questi ultimi continueranno a vedersi corrispondere gli assegni per il nucleo familiare incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021 di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Chi può richiedere l’assegno temporaneo
Cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
residente e domiciliato con i figli a carico fino ai loro 18 anni di età;
residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
in possesso di ISEE valido da 7.000 a 50.000 euro.
Se si è percettori di Reddito di cittadinanza non è necessario proporre la domanda per l’assegno temporaneo in quanto sarà erogato direttamente dall’Inps.
L’assegno temporaneo può essere richiesto anche da chi è titolare di: altri contributi analoghi a RdC della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei Comuni; assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali; assegni familiari previsti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni lavoratori autonomi.

Casi di esclusione dal diritto all’assegno temporaneo
Non possono accedere all’assegno temporaneo coloro che ricevono già l’assegno al nucleo familiare per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori agricoli , lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, come titolari di NASPI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC.

La misura dell’assegno
Fino a Isee di 7.000 euro spetta l’importo massimo, cioè un assegno di 167,50 euro per ciascun figlio (in caso di uno o due figli) o un assegno di 217,80 euro per ciascun figlio (in caso di nuclei più numerosi);
oltre 7.000 fino a 50.000 euro spetta un assegno ridotto;
oltre 50.000 euro non spetta l’assegno.
In caso di figli minori disabili, l’assegno temporaneo è maggiorato di 50 euro.

Come richiedere l’assegno
L’assegno temporaneo può essere richiesto per ogni figlio:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno temporaneo”, con PIN, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, pagando la tariffa applicata dal mio gestore telefonico);
• tramite patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.

Quando presentare la domanda
La domanda, come detto, può essere presentata dal 1° luglio 2021.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L’entrata in vigore delle nuove norme sull’assegno unico universale è prevista dal gennaio 2022.
Intanto l’Inps ha diramato due circolari (n. 93 e n. 94) nelle quali fornisce indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei, nonché per la corresponsione del nuovo assegno per figli minori temporaneo.

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