L'esperto risponde / Diritto

Valter Marchetti

Avvocato (penalista e civilista) del Foro di Imperia, specializzato in bioetica e biodiritto.  Già docente di diritto ed economia presso la Scuola Superiore, è stato Mediatore-Conciliatore presso l’Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Savona. Ha conseguito il perfezionamento in “Tecniche Alternative di risoluzione delle controversie” presso l’Università di Giurisprudenza – Istituto di Diritto processuale civile di Pavia (prof.ssa E. Silvestri), nonché il Perfezionamento ed il Master di II livello in Bioetica presso la Facoltà Teologica Settentrionale di Torino, presso la quale ha completato  il Corso Specialistico di Bioetica Avanzata (direttore scientifico Prof. Dott. Enrico Larghero). Ha frequentato il corso di Alta Specializzazione (pedagogia e metodologia didattica) “ Educare ai Diritti Umani” presso il Vis di Roma. Segue da diversi anni i casi di responsabilità medico sanitaria, anche a difesa di medici ed infermieri. Nel 2021 ha conseguito il perfezionamento universitario in “ Diritto e valutazioni scientifiche” presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Milano (prof. Vittorio Angiolini); sempre nel 2021 ha conseguito una ulteriore specializzazione formativo-professionale in materia di diritti umani in ambito biomedico presso il Consiglio d’Europa. Nel 2020 ha partecipato a diversi  seminari di approfondimento sui temi del rapporto tra l’intelligenza artificiale ed il diritto, presso l’Università degli Studi di Bologna (prof. Ugo Ruffolo).

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Tutela della salute e libertà personale

Vorrei fare una domanda all’avvocato Valter Marchetti, specializzato in bioetica e biodiritto: se i genitori non vogliono vaccinare i figli della fascia d’età 5-11 anni, lo Stato può intervenire in caso di grave pregiudizio all’integrità psico-fisica del minore?

Un padre preoccupato

 

 

(AP Photo/Lisa Leutner)

In questi giorni stanno girando in rete delle notizie sconvolgenti attorno all’applicabilità dell’art.403 del Codice Civile in caso di mancata vaccinazione anti-Covid dei figli minori d’età. La redazione di Città Nuova, sollecitata dai quesiti di diversi abbonati e lettori, ha aperto un confronto con Valter Marchetti, avvocato specializzato in bioetica. L’intervista è articolata attraverso diversi quesiti e si suddivide in due parti. Ecco la prima parte.

Avvocato Marchetti, in cosa consiste la procedura di cui all’art.403 del Codice Civile?

 La norma di cui all’art.403 c.c è intitolata “ Intervento della pubblica autorità a favore dei minori” e, allo stato attuale, prevede quanto segue: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione“. In sostanza, in caso di grave pregiudizio per il minore – attraverso l’intervento della pubblica autorità – quest’ultimo viene allontanato dalla famiglia d’origine ed affidato a strutture/enti di protezione.

Quali sono le modifiche introdotte dalla legge delega del Governo e che entreranno in vigore la Vigilia di Natale ?

 All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui”, sono sostituite dalle seguenti: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.

Pertanto, se il minore è esposto ad un pregiudizio che possa compromettere la sua integrità psico-fisica, l’Autorità Pubblica potrebbe intervenire per procedere al suo allontanamento dalla famiglia, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale.

Oltre a quanto sopra indicato, è prevista l’introduzione di diverse garanzie procedurali ritenute indispensabili per garantire ( e verificare) in maniera tempestiva – e nel contraddittorio delle diverse parti coinvolte – l’operato della pubblica autorità intervenuta nell’allontanamento e nell’affidamento del minore. Vedremo quali saranno gli effetti di queste garanzie procedurali: ho la sensazione ( ma posso certamente sbagliarmi) che queste modifiche siano soprattutto rivolte ad arginare gli ampi spazi di azione di cui– almeno sino ad oggi – erano titolari gli assistenti sociali, proprio in materia di allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine.

Questa procedura d’urgenza è applicabile anche in caso di mancata vaccinazione anti-Covid – da parte dei rispettivi genitori –  nei confronti dei figli minori d’età ?

Se leggiamo attentamente il testo della norma, il primo requisito giuridico affinché sia possibile attivare la procedura d’urgenza ex art.403 c.c. è l’effettiva presenza di una condizione che possa determinare un grave pericolo per l’integrità psico-fisica del minore; in determinati casi la mancata applicazione di  una terapia sanitaria, almeno in linea teorica, potrebbe aggravare il quadro clinico del paziente ( anche quello minore d’età) e, conseguentemente, pregiudicarne l’integrità psico-fisica se non, addirittura, la vita stessa.

La mancata vaccinazione anti-Covid può rappresentare questa condizione in grado di determinare un grave pericolo per l’integrità psico-fisica del minore ?

Non sono in grado di risponderle in maniera esaustiva, posso limitarmi a delle considerazioni di natura personale in quanto io sono un giurista e non un medico o uno scienziato esperto in virus e relative profilassi. Certo è che, se la comunità scientifica internazionale è arrivata a raccomandare fortemente la “vaccinazione di massa”, qualche riflessione dovremmo farcela.

Quindi non corrispondono al vero le notizie che girano in rete e cioè  che lo Stato o la cosiddetta pubblica autorità potrebbe intervenire – anche con l’allontanamento del figlio dalla famiglia ed il suo affidamento  in una struttura protetta –  in caso di mancata vaccinazione ai figli minorenni ?

Il virus Sars-Covid-2 ha causato la morte ( e ancora lo sta facendo) di diverse persone. Alcuni di noi, questa dura realtà non l’hanno ancora metabolizzata e sono addirittura convinti che il grave pericolo per l’integrità psico-fisica sia rappresentato dalle possibili complicanze del vaccino e non dalla patologia che il virus potrebbe causare in caso di infezione. Da qui ad affermare  che lo Stato possa allontanare i figli minori dai genitori che si oppongono alla vaccinazione degli stessi, per affidarli ad una struttura protetta – francamente – ce ne vuole. Il nostro non è uno Stato tiranno e, soprattutto, credo profondamente nella responsabilità di ogni singolo genitore che, assistito e consigliato dei medici dai pediatri di famiglia, saprà decidere per il bene superiore del figlio, anche sotto il profilo  della reale tutela dell’integrità psico-fisica dello stesso.

Ma il vaccino anti-Covid non è (ancora) obbligatorio o, almeno, non per tutta la collettività, tanto meno per i minori.

È vero, ma la continua  contrapposizione  tra l’obbligatorietà e  la  raccomandazione del vaccino anti-Covid, a mio avviso non aiuta anzi, sta  rischiando di alterare l’efficacia della profilassi vaccinale contro il virus.  Uno Stato democratico – in linea generale –  non dovrebbe arrivare ad imporre la somministrazione di un farmaco; sia chiaro, costituzionalmente lo può anche fare, in quanto il trattamento sanitario obbligatorio ( c.d. TSO) è previsto dall’art.32 della Costituzione al fine di salvaguardare la tutela del singolo individuo nonché di quella pubblica collettiva. Invece, bene ha fatto il Governo italiano a procedere per gradi, con diverse “spinte gentili” ( cd. effetto “nudge” ) , senza forzare troppo la mano, cercando di far capire ad ogni singolo cittadino quanto fosse necessario sottoporsi – volontariamente – al vaccino anti-Covid; per determinate categorie ( come quelle sanitarie e dei docenti, oltre le forze di polizia), si è poi dovuto ricorrere all’obbligo vaccinale, con la minaccia delle sanzioni e della sospensione dall’impiego lavorativo. Per chi vuole approfondire il tema dell’obbligatorietà del vaccino e del cd effetto “nudge”, richiamo qui l’articolo di qualche mese fa su Città Nuova

L’introduzione dell’obbligo  vaccinale per tutta la collettività (e non solo per determinate categorie di persone), non renderebbe tutto più semplice e immediato ?

 Forse, per determinate persone ( e quindi anche per alcuni genitori)  che necessitano di sentirsi “calare dall’alto” il comando di un fare ( peraltro indispensabile per la salute di ogni singolo e, pertanto, di tutta la collettività), l’obbligo vaccinale potrebbe essere l’unico strumento ( estremo, lo ripeto), per arrivare a sottoporsi alla vaccinazione. Ma innanzi a quelli che non vogliono fare comunque il vaccino, anche in caso di obbligo politico-sanitario, lo Stato come dovrebbe comportarsi ? Deve procedere con l’esecuzione forzata del trattamento terapeutico ? La questione è molto delicata ed ha a che fare con il cd habeas corpus, ai principi di tutela dell’integrità fisica e mentale, al consenso libero ed informato, ai principi costituzionali  di libertà individuale ma anche di uguaglianza e di tutela della salute pubblica. E questo aspetto dell’eventuale esecuzione forzata del vaccino anti-Covid è ancora più delicata per quanto concerne i minori.

 Lei ha accennato all’habeas corpus: qual è il significato di questo termine ?

L’habeas corpus, rappresenta il diritto a “ che si abbia il corpo”, sin dalla Magna Charta del 1215 è inteso come il diritto a non essere “ arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in altro modo (…) se non per giudizio legale”. In sostanza è un diritto dell’uomo libero, libero di dissentire e di opporsi a qualsiasi ingerenza nella propria sfera personale. Il diritto di habeas corpus è stato poi ribadito nella Petition of Rights del 1627 fino alla promulgazione dell’Habeas Corpus Act del 1679 che ha sancito il principio dell’inviolabilità personale e ne regola tuttora le garanzie nei sistemi di common law;  in Italia, il rispetto del principio dell’habeas corpus è garantito dall’art. 13 della Costituzione che sancisce l’inviolabilità della libertà personale.

A suo parere la tutela della salute pubblica collettiva dovrebbe prevalere sull’Habeas corpus e quindi sull’inviolabilità della libertà personale ?

Da giurista, rispondo che nella nostra Costituzione non esistono diritti tiranni: cioè non esiste un diritto fondamentale che debba prevalere sull’altro. I diritti costituzionali sono tali perché, appunto, insieme costituiscono le fondamenta di una democrazia e, quindi, della pacifica convivenza sociale dei singoli individui. Occorre lavorare ogni giorno, con l’insostituibile contributo di tutti, affinché venga operato un continuo bilanciamento tra questi diritti e libertà individuali. Personalmente ritengo che il vaccino anti-Covid sia  (a tutti gli effetti)  un trattamento sanitario che non viola la libertà personale anzi, al contrario la campagna vaccinale ha il fine di salvaguardare la persona e la sua integrità psico-fisica, attenuando i sintomi della malattia in caso di infezione da Sars Covid-19, con conseguente tutela di tutta la collettività  anzi, dell’umanità intera.

 

 

 

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