Decreto immigrazione, cosa è cambiato davvero

“Decreti Salvini” aboliti, ma con qualche riserva di troppo. Un’analisi della nuova normativa da parte del presidente del Centro studi e ricerche Idos
Immigrazione. Vincenzo Livieri - LaPresse

Decreto immigrazione. Cosa è cambiato? La conversione in legge (n. 173/2020) del “Decreto Immigrazione” 130/2020, avvenuta lo scorso 18 dicembre, ha finalmente abrogato le norme, a loro volta immediatamente convertite in legge, dei due Decreti Salvini: quello di fine 2018 (n. 113/2018), riguardante ambiti di vita nevralgici per gli immigrati già presenti nel Paese, e quello di inizio 2019 (n. 53/2019), riguardante la gestione dei flussi di migranti diretti verso l’Italia, soprattutto via mare (profughi e richiedenti asilo).

Occorre segnalare che, accanto a consistenti cambiamenti positivi che esso ha indubbiamente prodotto (in parte ripristinando il sistema di gestione precedente ai Decreti Salvini, in parte introducendovi qualche elemento innovativo), vi sono tuttavia ambiti in cui i cambiamenti sono stati solo parziali e piuttosto timidi.

Cambiamenti i quali, pur attenuando le disposizioni estremamente dure dei Decreti Sicurezza precedenti, ne hanno tuttavia mantenuto un certo livello di severità aggiuntiva, che non appare giustificata da motivi ragionevoli. Segno di una mediazione politica con correnti di maggioranza che sposano una linea di chiusura, la quale non solo, quindi, non è esclusivo appannaggio di partiti dichiaratamente anti-immigrati, ma sarebbe ingenuo pensare che, anche nel governo “giallo-rosso”, abbia riguardato un solo partito.

Del resto, il sospetto che, sui migranti, vi sia tra (quasi) tutte le forze parlamentari uno strisciante “pensiero unico” trasversale si fa certezza quando si consideri che, pur sapendo a quali salatissimi costi in vite umane e a quali “indicibili orrori” (Onu), in termini di torture, stupri, violenze e violazioni dei diritti umani, vanno incontro i migranti reintercettati in mare e riportati nei campi di detenzione libici dalla cosiddetta Guardia costiera del Paese nordafricano, per ben 4 anni consecutivi, e sempre con una larga maggioranza trasversale, il Parlamento italiano ha votato il plurimilionario finanziamento alla Libia per tale scopo.

In particolare, il nuovo Decreto Immigrazione convertito in legge prevede:

il ripristino del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ora rinominato “per protezione speciale” e rilasciato anche per ragioni “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali” (sanando, così, la violazione delle istanze costituzionali sull’accoglienza e il riconoscimento del superiore rango del diritto internazionale su quello nazionale); durerà due anni e sarà convertibile – al pari dei permessi per calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza, stato di apolide, attività artistica, motivi religiosi, attività sportiva e assistenza minori – in un permesso per lavoro;

il riconoscimento effettivo del principio internazionale di non respingimento o rimpatrio in Paesi che violano sistematicamente i diritti umani (come pure “qualora sussistano fondati motivi di ritenere che [la persona] rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”) o anche in considerazione di una consolidata condizione di vita in Italia (per evitare “una violazione al rispetto della propria vita privata e familiare”);

– sul soccorso dei migranti in mare resta valido che il ministero dell’Interno – ma in accordo con quelli della Difesa e dei Trasporti, e sempre informando il presidente del Consiglio – possa vietare lo sbarco di navi non militari, eccetto però nei casi in cui queste abbiano effettuato salvataggi in ottemperanza delle convenzioni internazionali e lo abbiano comunicato alle autorità competenti. L’eventuale violazione del blocco navale, inoltre, deve essere sempre appurata da un magistrato e la multa (determinata in una somma compresa tra 10 mila e al massimo 50 mila euro, contro ammende disposte dal secondo Decreto Salvini addirittura fino a 1 milione di euro!) deve essere sempre comminata a seguito di un processo penale;

l’abolizione del divieto di iscrizione anagrafica come residenti, presso i Comuni di riferimento, da parte dei richiedenti asilo (divieto già dichiarato incostituzionale dalla Consulta nel luglio 2020), prevedendo anzi che a tali richiedenti iscritti sia rilasciata una carta d’identità della durata triennale;

il ripristino del termine massimo di 90 giorni di fermo dei migranti nel Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), prorogabili di altri 30 per chi provenga da Paesi firmatari di accordi di riammissione, come era prima del Decreto Salvini, che aveva invece raddoppiato il tempo di trattenimento a 180 giorni (allocando sui rimpatri fino a 1,5 milioni di euro ma senza risultati significativi, dato che nel 2019 quelli effettuati sono stati circa 7.000, a fronte dei 6.800 dell’anno precedente);

la restituzione del valore prioritario al sistema di accoglienza diffusa gestito dai Comuni (ex Sprar), ulteriormente rinominato da Siproimi a Sai – Sistema di accoglienza e integrazione, ancor sempre affiancato dai discussi Cas (Centri di accoglienza straordinari), affidati alla gestione di privati tramite bandi prefettizi. Nei Sai tornano a venire ospitati, oltre ai beneficiari di protezione e ai minori, anche i richiedenti asilo (che i Decreti Salvini avevano relegato esclusivamente nei Cas), mentre i servizi dei centri di accoglienza saranno distinti tra quelli di primo livello (assistenza sanitaria, sociale e psicologica, mediazione culturale, corsi di lingua italiana, orientamento legale e al territorio), riservati ai richiedenti asilo, e di secondo livello (orientamento al lavoro e formazione professionale, volti all’integrazione), per le altre categorie di migranti;

i tempi massimi di risposta alla domanda di cittadinanza, che i precedenti Decreti avevano raddoppiato da 2 a 4 anni, scendono a 1 anno, prorogabile al massimo fino a 3 anni. Restano tuttavia intatti sia i costi delle pratiche, che il decreto Salvini aveva sensibilmente aumentato, sia la possibilità i revocare la cittadinanza, solo a chi l’abbia ottenuta per acquisizione (gli stranieri), in caso di reati connessi al terrorismo.

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