Decolla il bonus mobili per le giovani coppie

La Legge di Stabilità introduce per l'anno in corso una detrazione fiscale per le spese di acquisto e arredo di immobili destinati all'abitazione principale. A beneficiarne saranno le giovani coppie che non hanno superato i 35 anni di età. Un approfondimento del provvedimento
Esprienza di coabitazione

L’ultima legge di stabilità ha introdotto per l’anno 2016 una nuova detrazione fiscale per le giovani coppie che sostengono spese per arredo dell’immobile acquistato e destinato ad abitazione principale. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, sono sorti tanti dubbi a livello di interpretazione e di modalità operative.

 

Ecco che adesso ci viene in aiuto una circolare dell’agenzia delle Entrate, la n. 7/E/2016, dipanando i dubbi degli operatori del settore. Sulla base di tale circolare è possibile allora affermare che in linea generale questo bonus spetta alle giovani coppie che, avendo costituito un nucleo familiare – composto da coniugi o da conviventi more uxorio – da almeno tre anni e in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età, abbiano acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Costoro potranno beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese – documentate – sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16 mila euro. Vediamo nel dettaglio come funziona.

 

Soggetti che possono beneficiare del bonus

La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti che di seguito elenchiamo, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. In particolare è necessario:

 

a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

 

c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

 

Quali sono i beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per acquistare mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. L’acquisto, come anticipato, può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti di residenza e rogito. Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempre che l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016. Considerata l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, per l’individuazione dei mobili agevolabili è stato altresì chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

 

Le spese detraibili

La norma sul bonus precisa che «la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16 mila euro». Nella norma non si rileva quale dei componenti il nucleo familiare ha diritto al bonus per l’acquisto di mobili, pertanto le spese possono essere sostenute indifferentemente

da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;

da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

 

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16 mila la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno. Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

 

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”.

 

Inoltre se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

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