Congedo di paternità per gli autonomi: al via le domande on line

Per la gioia di tanti padri, l’Inps ha sistemato uno dei passaggi che mancavano nel processo per la presentazione delle istanze. Le condizioni necessarie e l’ammontare dell’indennità
Inps

Le istanze di congedo di paternità non potevano finora essere effettuate online dai padri autonomi, perché il sistema informatico Inps non prevedeva la voce apposita. Adesso l’Inps, con la circolare 128/2016, ha fornito le indicazioni operative per chiedere l’indennità di paternità a beneficio dei lavoratori autonomi e la maternità di 5 mesi, in luogo di 3, per le lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.

 

E’ opportuno anche ricordare che questo decreto ha introdotto per i padri lavoratori autonomi il congedo di paternità, quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma, in presenza delle casistiche previste dall’art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre, come già previsto per i lavoratori dipendenti. Vediamo meglio come funziona il congedo e come accedervi.

 

Chi è il lavoratore autonomo

È lavoratore autonomo (padre o madre): l’artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono, il mezzadro, l’imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.

 

La domanda telematica

È già possibile presentare le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo dallo scorso 3 ottobre e la trasmissione dell’istanza è consentita esclusivamente in via telematica entro il termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. L’Inps inoltre, con il messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, comunica che l’applicazione per l’invio telematico delle domande di maternità è stata integrata per acquisire quelle di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2016, esplicativa delle novità contenute nel D.Lgs. n. 80/2015.

 

Le condizioni

Il congedo di paternità è stato previsto alla ulteriore condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma, e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

– morte o grave infermità della madre;

– abbandono del figlio da parte della madre;

– affidamento esclusivo del figlio al padre.

L’indennità di paternità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.

 

L’ammontare dell’indennità

L’importo dell’indennità è indipendente dal reddito e varia per categoria, oscillando dai 26,49 euro giornalieri dei pescatori ai 47,68 di artigiani e commercianti. Tra l’altro mentre si percepisce l’indennità si può continuare a lavorare.

 

Le nuove disposizioni

In via transitoria, il padre lavoratore autonomo ha potuto presentare la domanda di indennità di paternità su modello SR01 agli sportelli Inps di competenza, tramite Pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano allo sportello. Adesso, dal 3 ottobre 2016, a seguito dell’aggiornamento delle procedure telematiche, l’applicazione per l’invio on line delle domande di maternità è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo. Dalla medesima data, dunque, le stesse potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (web, contact center multicanale, intermediari abilitati cioè commercialisti e consulenti del lavoro e tramite patronati).

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