Il caso delle 2 mamme e una sentenza

Alcune considerazioni per approfondire, oltre le polemiche, il dibattito sulla sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha ribaltato la decisisione di primo grado che riconosceva l'iscrizione all'anagrafe della doppia madre per una bambina
Sentenza su doppia madrea angrafe Foto олег реутов da Pixabay

È uscita in questi giorni la notizia che, a Genova, la Corte d’Appello ha dato ragione all’Amministrazione comunale e alla Prefettura ribaltando la decisione del Tribunale del novembre 2018, secondo cui una bambina poteva essere iscritta all’anagrafe con l’indicazione di una doppia madre.

Consiglieri d’opposizione comunali e regionali, e associazioni LGBT locali, hanno polemizzato contro l’annuncio della sentenza da parte del consigliere comunale delegato agli affari legali, Federico Bertorello.

L’esponente della Lega manifestava soddisfazione perché «come Amministrazione […] ritenevamo le pronunce assunte dal Tribunale di Genova (del novembre 2018, ndr) fortemente viziate e in palese contrasto con la legge 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ndr), dettate più da una interpretazione politica che non dal diritto.La Corte di Appello riporta la vicenda sotto il principio di legalità stabilendo che la procreazione medicalmente assistita può essere utilizzata solo da persone di sesso diverso».

Le polemiche contro l’amministrazione comunale sono tuttavia non del tutto fondate. Vediamo perché. Le due donne erano ricorse alla fecondazione eterologa in una clinica in Spagna, a Barcellona, e dopo la nascita della bambina a Genova, avevano chiesto la registrazione della doppia maternità all’anagrafe genovese; dinanzi al rifiuto dell’anagrafe comunale, si sono appellate al Tribunale di Genova contro il Comune e la Prefettura.

Nel novembre 2018 il Tribunale, con sentenza di primo grado, aveva dato ragione alle donne, motivando la sentenza appellandosi a precedenti stabiliti dalla giurisprudenza di merito i quali facevano leva sulla legge n. 184 del 1983 che all’art. 44 disciplina dei casi straordinari di adozione.

Il ricorso contro questa sentenza è stato fatto non solo dal Comune, ma anche dalla Prefettura che rappresenta il governo nel territorio; quindi, non è una questione politica, di competenza del sindaco o del colore politico della maggioranza del comune, ma di legge italiana.

La questione è: per la legge italiana si possono iscrivere due mamme all’anagrafe? La giurisprudenza non si è espressa univocamente. Diverse sentenze hanno negato questa possibilità, sostenendo che un ufficiale dello stato civile non può andare contro la legge. E la legge richiamata è la 40 del 2004, che regola le norme in materia di procreazione medicalmente assistita, e che, all’art. 5, proibisce tale pratica per le coppie dello stesso sesso, stabilendo anche le pene, in caso di violazione, all’art. 12.

D’altra parte, ci sono stati altri provvedimenti che hanno dato ragione a coppie omosessuali; questi si sono basati sul fatto che la fecondazione eterologa, in tali circostanze, non fosse avvenuta in Italia e sulla affermazione che è interesse del bambino avere come genitore l’adulto con cui cresce.

Certo, suona perlomeno curioso il riferimento, per giustificare tale scelta, sia alla già menzionata legge 184 del 1983 sia alla legge 176 del 2016 che regola le unioni civili per le coppie dello stesso sesso. Infatti, se è vero che la prima afferma il diritto di un genitore non biologico ad adottare un figlio, in virtù del rapporto genitoriale di fatto instauratosi, è altrettanto vero che nel caso in cui il bambino sia nato con fecondazione eterologa la situazione è diversa; non si tratta, infatti, di un rapporto instauratosi per circostanze di causa maggiore (come quelle previste dalla legge all’art. 44, ovvero bambino rimasto orfano che può essere adottato dal coniuge del defunto o da una persona fino al sesto grado di parentela), ma predeterminato da una decisione di persone adulte che hanno fatto ricorso ad una pratica che in Italia è reato.

Giova ricordare che, nel caso in cui si determini un vuoto legislativo, non è certo il compito di pochi giudici quello di colmarlo. Il potere legislativo è del Parlamento che lo esercita in quanto rappresentante della sovranità popolare. Se si vogliono fare leggi in questo senso, occorre un dibattito serio, non ideologico, attento ai diritti di chi non può ergere la propria voce.

Per quanto riguarda la seconda legge richiamata dalla sentenza del 2018, la 176 del 2016, occorre ricordare che essa, all’art. 20, estende alle coppie omosessuali unite in unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ma, allo stesso tempo, chiarisce che tale estensione non può riguardare la legge 184/83 che regolamenta le adozioni.

Il tema è complesso e richiede una attenta capacità di confronto e il rispetto delle disposizioni di legge. Fa davvero un po’ specie la superficialità con cui talvolta si affrontano queste questioni, spesso generata dall’emotività delle contrapposizioni ideologiche; esse, a ben vedere, determinano scontri in cui, al posto delle idee, si portano avanti etichette da affibbiare a chi non la pensa allo stesso modo.

Ma a chi scrive sembra che il dibattito sia molto più grande di una disputa tra progressisti e bigotti. Riguarda, infatti, il nostro rapporto con la realtà, il rapporto tra cultura e natura, tra l’azione dell’uomo e lo sviluppo naturale, il dove e fino a che punto è lecito che arrivi l’intervento dell’uomo nella modificazione dei processi naturali, il diritto di chi nasce a conoscere i propri genitori biologici, l’importanza, per la crescita dell’individuo, del legame biologico con il proprio genitore, il rapporto tra desiderio e diritto. Per tutto questo occorrono meno “tifosi”, per così dire, e più ascolto reciproco. Meno hashtag, più informazione seria, attenta alle ragioni degli individui, della scienza, della legge.

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